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Ricetta
ministeriale speciale (RMS) e prescrizioni di medicinali psicotropi
(DPR n. 309/90; art. 90 CE); L. n. 12/2001; L. 49/2006; DM 10.3.2006; D.M.
18.04.2007)
L'art. 90 del CE stabilisce che i medicinali
soggetti a prescrizione medica speciale sono quelli per i quali il testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza , approvato con DPR 309/90, prevede specifiche modalità
di distribuzione e prescrizione.
Ferma restando la disciplina del testo unico, i medicinali soggetti a
prescrizione medica speciale possono essere sottoposti anche ad altre
limitazioni previste dal presente decreto."
La L. 49/2006 ha profondamente modificato la classificazione degli
stupefacenti e, sulla base di questa, ha introdotto nuove modalità di
prescrizione rispetto a quelle precedentemente previste dal DPR 309/90, un
nuovo tipo di ricettario da utilizzare, ha modificato i tempi di
conservazione delle ricette e ha introdotto ulteriori disposizioni
relative ai registri e ai buoni acquisto.
Le nuove tabelle
La L. 49/2006 ha suddiviso gli stupefacenti in 2 tabelle, la Tabella I e
la Tabella II. A sua volta la Tabella II è suddivisa in 5 sezioni:A-B-C-D
ed E.
a) Nella tabella I sono indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze
oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad
azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per
trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili
per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti,
a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la
loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema
nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga
ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure
per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema
nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed
abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso
ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i
derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano
provocare distorsioni sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli,
i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi
che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto
farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni
o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione
o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a
carico del sistema nervoso centrale;
All'atto pratico, per il farmacista, ha maggiore importanza la Tabella II,
che va esaminata nelle sue varie sezioni.
Nella sezione A della tabella II sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di
semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le
quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave
dipendenza fisica o psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica
o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono.
Le specialità medicinali o le preparazioni galeniche officinali che
rientrano nella Tabella II sezione A sono riportate, a titolo
esemplificativo, nella
Tabella II-A.
Particolarmente importante è notare l'inclusione in questa tabella dei
medicinali a base di Flunitrazepam e di Buprenorfina orale,
precedentemente classificati nella ex Tabella IV, con regime di
dispensazione meno restrittivo.
Il DM 18.04.2007, pubblicato in GU n 98 del 28.04.2007, ha soppresso dalla
tabella originaria l'espressione "I medicinali contrassegnati con **
possono essere utilizzati per il trattamento del dolore severo in corso di
patologia neoplastica o degenerativa (allegato III-bis") sostituendola con
la seguente: " I medicinali contrassegnati con ** costituiscono l'allegato
III-bis del testo unico". In seguito a questa modifica la prescrizione di
medicinali analgesici oppiacei dell'allegato III bis non è più in alcun
modo riferita o limitata al trattamento del dolore severo in corso di
patologia neoplastica o degenerativa. (Circ. FOFI 6966 del 4.05.2007).
Nella sezione B della tabella II sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico
per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di
dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli
prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata
d'azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi
ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo
di abuso e generare farmacodipendenza; e il nabilone
4) il Delta-9-tetraidrocannabinolo (Dronabinol)
In pratica, nella sezione B sono comprese le preparazioni galeniche
magistrali contenenti le sostanze indicate nella
Tabella II-B, mentre l'unica specialità medicinale appartenente
a questa tabelle è l'Alcover sciroppo (sodio oxibato). Il farmacista
allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi
nella Tabella II sezione B, da soli o in associazione con altri farmaci
non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta da rinnovarsi volta per
volta.
Nella sezione C della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella
tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi
attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di
dipendenza fisica o psichica;
Le sostanze incluse in detta Tabella e le relative specialità medicinali
sono elencate nella
Tabella II-C
e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella
tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi
attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le
modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di
grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella
tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla
disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le
quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti
contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in
morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base
anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire
praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei
procedimenti estrattivi;
Le sostanze incluse in questa Tabella e le relative specialità medicinali
sono elencate nella
Tabella II-D
f) Nella sezione E della tabella II sono indicati:
le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella
II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi,
quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le
modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare
farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni
medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.
Le sostanze incluse in questa Tabella e le relative specialità medicinali
sono elencate nella
Tabella II-E
Nelle tabelle I e II sono compresi tutti gli isomeri, gli esteri, gli
eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli
stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle
sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa
eccezione.
Le sostanze e le piante della Tabella I sono soggette alla disciplina del
testo unico degli stupefacenti e sostanze psicotrope anche quando si
presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.
Il nuovo modello di ricetta
La L. 49/2006 ha introdotto un nuovo modello di ricetta a ricalco,
approvata poi con D.M. 10.03.2006, che sostituisce sia la "vecchia"
ricetta ministeriale a madre e figlia che la ricetta a ricalco
precedentemente utilizzata per la prescrizione di analgesici stupefacenti
dell'allegato III bis nel trattamento del dolore.
Il nuovo ricettario va utilizzato solo per la prescrizione dei medicinali
compresi nella Tabella II- Sezione A.
In attesa che la nuova ricetta venga distribuita ai medici, le
prescrizioni possono essere fatte con il ricettario a ricalco utilizzato
per la terapia del dolore e, fino al 14 aprile 2006, anche con le
"vecchie" ricette a madre e figlia, limitatamente al caso in cui siano
prescritti stupefacenti non nel trattamento del dolore. Dopo tale data i
ricettari a "madre-figlia" non possono più essere utilizzati. I possessori
dei ricettari a madre e figlia rimasti inutilizzati devono consegnarli ai
rispettivi ordini professionali che provvederanno alla loro restituzione
al Ministero della salute - magazzino centrale del materiale profilattico
- via dei Carri Armati n. 13 - 00159 Roma, ai fini della relativa
distruzione.
La G.U. n. 76 del 31 marzo 2006 (Serie Generale) pubblica il Decreto
Ministeriale 10 marzo 2006 "Approvazione del ricettario per la
prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato
III-bis al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.
309 e successive modifiche. Il Decreto Ministeriale è entrato in vigore il
15 aprile p.v.
Il nuovo ricettario, ad uso dei Medici Chirurghi e dei Medici Veterinari
prevede un unico modello da compilare in duplice copia a ricalco per i
medicinali non forniti dal SSN e in triplice copia a ricalco per i
medicinali invece forniti in regime di SSN.
Il nuovo ricettario, in triplice copia autocopiante, si presenta in
blocchetti da trenta ricette numerate progressivamente.
Le aziende sanitarie locali provvedono alla distribuzione delle ricette ai
medici ed ai veterinari operanti nel territorio di competenza, in ragione
del fabbisogno preventivato dagli stessi. Le ricette sono consegnate al
medico o al veterinario oppure ad una persona da essi delegata a
provvedere al ritiro degli stessi.
Per le esigenze delle regioni autonome a statuto speciale Valle d'Aosta e
per la provincia autonoma di Bolzano e' consentito l'uso di modelli
bilingui.
Le Norme d' uso della ricetta per la prescrizione dei farmaci di cui alla
tabella II, sezione A e all' allegato III-bis del Testo Unico in materia
di stupefacenti riportate dai nuovi ricettari sono le seguenti:
1. La presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere
medicinali compresi nella tabella II sezione A e nell' allegato III bis
del T.U.
2. La ricetta ha validita' di 30 giorni , escluso quello di
emissione.
3. Il medico o il veterinario può prescrivere, con ogni ricetta,
una terapia per un periodo non superiore a trenta giorni. La posologia
indicata deve comportare che l' assunzione dei medicinali prescritti sia
completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui e' necessario
adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del
completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione. [Con
riferimento a tale previsione, appare opportuno sottolineare che ogni
responsabilità in merito alla eventuale "ripetizione" della prescrizione
rimane esclusivamente in capo al medico prescrittore. Pertanto, il
farmacista potrà spedire le ricette che gli vengono presentate, purché
formalmente corrette, senza essere tenuto ad effettuare comparazioni tra
diverse prescrizioni. - Circolare FOFI 14.06.2001]
4. Per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale,
il medico rilascia all' assistito la ricetta originale e la copia del SSN
da consegnare in farmacia; la "copia assistito/prescrittore " e'
consegnata all' assistito, che la conserva come giustificativo del
possesso dei medicinali; per le prescrizioni non a carico del SSN o
veterinarie, il medico o il veterinario rilascia la ricetta originale e la
"copia assistito/prescrittore".
5. in caso di auto prescrizione , il medico o il veterinario
conserva la " copia assistito/prescrittore".
6. Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio
Sanitario Nazionale , appone i bollini autoadesivi sulla copia della
ricetta per il SSN, sia nello spazio ad essi destinato , sia ( ove
necessita) sul retro della ricetta e , in mancanza di spazio, anche su un
foglio allegato alla medesima.
7. Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica
il relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
8. Il veterinario riporta nello spazio destinato ai bollini
autoadesivi le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al
codice del paziente, indica la specie, la razza e il sesso dell' animale
curato.
9. La ricetta risulterà firmata dal medico o dal veterinario, in
originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.
Prima dell'emanazione del DM 10.03.2006, le ricette autocopianti avevano
validità su tutto il territorio nazionale, anche ai fini del rimborso da
parte del SSN indipendentemente dalla residenza del paziente, dalla
regione di appartenenza del medico prescrittore e dall'ubicazione della
farmacia. Anche le ricette stampate in duplice lingua e destinate alla
Regione autonoma Valle d' Aosta e alla Provincia Autonoma di Bolzano,
avevano lo stesso ambito di validità. Tali disposizioni non sono state
esplicitamente abrogate o confermate dopo l'emanazione del DM 10.03.2006
Obblighi dei medici
Prescrizione di medicinali di Tabella II – Sezione A (art. 43 – DPR
309/90 mod.)
La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A,
può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non
superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali
di cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta può comprendere
fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con
due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta
giorni.
Scompare pertanto il limite di cura di 8 giorni contenuto nella precedente
legislazione, e non esiste più una differenza nella durata ammessa per la
terapia in ambito umano o veterinario. Il D.M. 28.06.2006, pubblicato in
G.U. del 12.07.2006 ha abrogato il precedente D.M. 10.07.1992 che limitava
la prescrizione di flunitrazepam ad una sola confezione contenente non più
di 60 mg di principio attivo. In pratica, l'unico limite rimasto alla
prescrizione di flunitrazepoam è la durata della terapia che non deve
superare i 30 giorni.
•Ai fini del calcolo del termine di validità delle ricette, non deve
essere considerato il giorno di redazione della ricetta (circolare FOFI n.
4531 del 20.10.1993)
Nella ricetta devono essere indicati:
•a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario
dell'animale ammalato;
•b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di
somministrazione;
•c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;
•d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario
da cui la ricetta è rilasciata;
•e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta è rilasciata.
Pertanto, rispetto alla precedente normativa, scompare l'obbligo di
indicare la residenza dell'ammalato o del proprietario dell'ammalato
ammalato e scompare l'obbligo di indicare a tutte lettere la dose
prescritta,e la posologia. Il timbro personale del medico, che non era
previsto dal testo dell'articolo 43 non modificato bensì dal modello della
ricetta ministeriale a madre e figlia, viene ora esplicitamente indicato.
Con nota prot. N. 800 UCS/Ag1/L2884 del Ministero della Sanità è stato
chiarito che il medico può utilizzare abbreviazioni del tipo i.m. (intramuscolo),
mg (milligrammi), cpr (compresse) in quanto abbreviazioni non equivocabili
e universalmente riconosciute.
Le ricette sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non
forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco
per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della
ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario
dell'animale ammalato.
In caso di sostituzione del medico titolare di ambulatorio, il medico che
effettua la sostituzione non può utilizzare il ricettario del titolare, ma
deve dotarsi del ricettario personale ed utilizzarlo qualora se ne
presenti la necessità.
ll medico sostituto deve segnare l' indirizzo dell'ambulatorio del
titolare nell'apposito spazio della ricetta destinato all'indicazione
dell'indirizzo professionale. Ai fini del rimborso da parte del SSN, la
ricetta emessa dal medico sostituto non necessita dell'apposizione del
codice regionale personale del medico.
In caso di prescrizione su ricetta autocopiante da parte di uno
specialista che lavora in una struttura sanitaria convenzionata, il
paziente può andare direttamente in farmacia per prendere i medicinali in
regime di convenzione. Infatti la prescrizione farmaceutica in caso di
urgenza terapeutica o di necessità e di dimissione ospedaliera in orari
coperti dalla continuità assistenziale è compilata anche dai medici
dipendenti e dagli specialisti convenzionati interni, secondo le
disposizioni di cui all' art.15-decis del decreto legislativo n.502/92 e
successive modificazioni (DPR 28/7/2000, N. 270, art.36 comma 7).
Nel caso sopra descritto, nello spazio della ricetta destinato
all'indicazione dell'indirizzo professionale del medico, deve essere
riportata la denominazione e l'indirizzo della struttura sanitaria
convenzionata con il SSN dove svolge attività il medico prescrittore.
Nel caso invece in cui la ricetta autocopiante sia redatta da uno
specialista che esercita la professione nel proprio studio, in regime
privato, non convenzionato con il SSN, non è possibile la spedizione a
carico del SSN ma è necessario che il paziente si faccia ritrascrivere la
ricetta dal medico di base. Ovviamente la ricetta del medico specialista
privato è spedibile a pagamento.
Prescrizione negli stati di disassuefazione
La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A,
qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di
tossicodipendenza da oppiacei o di alcool dipendenza, è effettuata
utilizzando il ricettario a ricalco nel rispetto del piano terapeutico
predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata
autorizzata. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i
medicinali di cui al presente comma è tenuta ad esibire a richiesta la
prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
Prescrizioni di medicinali appartenenti alle Tabelle II - Sezioni B, C, D
La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D
è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da
parte del farmacista. La validità della ricetta è sempre di 30 giorni,
escluso quello del rilascio. Non vi sono limiti alla quantità di
medicinali prescritti, fatto salvo quanto previsto per l'erogazione di
medicinali in regime di SSN (limite dei 60 giorni, salvoe senzioni per
patologia).
Il tramadolo, farmaco non incluso nell'allegato 3-bis, è prescrivibile con
ricetta bianca (a pagamento) o, in caso di prescrizione a carico del SSN,
unicamente con modulo SSN e non con la ricetta a ricalco in triplice
copia. La prescrizione deve essere accompagnata dalla dichiarazione "Nota
3". Sulla ricetta non potranno essere prescritti più di 2 confezioni di
medicinale (3 in caso di esenzione per patologia).
In base a quanto diposto dal DM 18.04.2007 il Co- Efferalgan cpr non deve
più essere prescritto su ricetta ministeriale a ricalco se impiegato nella
terapia del dolore a carico del SSN essendo ora sufficiente la redazione
della normale ricetta SSN.
Prescrizioni di medicinali appartenenti alle Tabelle II - Sezioni B, C, D
La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E è
effettuata con ricetta medica ripetibile.
Obblighi del Farmacista
Dispensazione dei medicinali di Tabella II Sezione A
•
La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A è
effettuata dal farmacista che si accerta dell'identità dell'acquirente e
prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere
sulla ricetta.
Il farmacista dispensa i medicinali della Tabella II A, dietro
presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette autocopianti
nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta, ad esclusione di
quelle che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella
tabella II, sezione D o E (DM 18.04.2007).
Il farmacista non può autonomamente effettuare riduzioni della quantità
prescritta. Può consegnare una confezione di medicinale preparato
industrialmente contenente una quantità di unità posologiche superiore a
quanto necessario per un ciclo di cura di 30 giorni, in quanto non può
sconfezionare la preparazione. Non è invece giustificato consegnare più di
una confezione quando questo porti a superare il limite di cura dei 30
giorni
Non è possibile consegnare più di 3 confezioni di Durogesic con posologia
di un cerotto ogni 3 giorni in quanto l'ultimo cerotto della 4 scatola
verrebbe applicato il 34° giorno e non il 30°, alla posologia di un
cerotto ogni 3 giorni. Dello stesso parere è la FOFI – Comunicazione
all'Ordine dei Farmacisti di Reggio Emilia dell' 8 settembre 2003 .
Qualora la farmacia dovesse essere sprovvista di una parte dei medicinali
necessari al completamento della prescrizione, deve essere in grado di
assicurare al paziente la totale fornitura in un tempo ragionevolmente
breve. Pertanto, quando la farmacia è sprovvista di una parte dei
medicinali da dispensare al paziente, dovrà scaricare inizialmente
soltanto i medicinali forniti. Nelle note si scriverà "fornitura
parziale".
Al momento del nuovo arrivo dei medicinali in farmacia, si provvederà al
loro carico e successivamente, quando si completerà la fornitura al
paziente, si scaricherà la parte residua della prescrizione.
Le norme introdotte con la L. 49/2006 non contemplano il problema dell
"autoriduzione" della quantità di stupefacente prescritta dal medico da
parte del paziente. In precedenza il Ministero della Salute aveva espresso
il parere che "si potesse ritenere corretta anche la dispensazione di una
parte soltanto della prescrizione, nel rispetto della volontà di chi
ritira i medicinali.In tal caso il farmacista annoterà sulla ricetta di
aver spedito solo una parte dei medicinali prescritti."
Tale disposizione, contenuta nella circolare n. 800.UCS/AG1/3622 del 26
giugno 2001, che potrebbe facilmente essere applicata impropriamente, non
è ribadita nella successiva circolare 4870 del 30 giugno 2003.
Quest'ultima circolare sottolinea invece che il farmacista deve
considerare non spedibile una ricetta che prescrive un numero di
confezioni eccedente i trenta giorni di terapia, senza consentirgli una
"autoriduzione" della prescrizione medica per rendere invece spedibile la
ricetta nell'interesse del paziente.
Anche su questo punto la FOFI ha interpellato per un chiarimento il
Ministero della Salute che, con nota 8. 10.2003 ha confermato la
possibilità da parte del farmacista di dispensare soltanto una parte della
prescrizione medica, nel rispetto della volontà di chi ritira i
medicinali. In questo caso il farmacista annoterà sulla ricetta di aver
dispensato solo una parte dei medicinali prescritti. Viene pertanto
confermata la possibilità di "autoriduzione spontanea" della prescrizione,
già prevista dalla nota ministeriale del 26.6.2001 (cfr circolari FOFI
n. 6006 del 3.7.2001 e n. 6397 del 24.10.2003).
Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta
secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data
di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla
tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di
entrata e uscita.
Secondo il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per documento di riconoscimento
si intende ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato,
su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione
personale del titolare.
Per documento di identità si intende la carta d'identità ed ogni
altro documento munito di fotografia del titolare rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità
prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.
Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di
guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello
Stato.
In caso di prescrizione eccedente il dosaggio massimo giornaliero previsto
dalla FU non è necessario che il medico apponga sulla ricetta
alcuna formula confermativa della propria volontà; infatti l'uso di queste
formule non è previsto dalla vigente normativa e deriva esclusivamente
dalla prassi, ed in ogni caso la particolare disciplina della prescrizione
di farmaci stupefacenti prevedendo l'indicazione in tutte lettere della
dose prescritta e del modo e dei tempi di somministrazione, già consente
una precisa e sicura individuazione della volontà del medico, così che
ogni ulteriore conferma di tale volontà diverrebbe quanto meno ripetitiva
e comunque superflua. (circolare FOFI n. 3175/1988)
In un interessante articolo di B.R. Nicoloso l'argomento viene sviluppato
secondo la seguente linea di pensiero. L'art. 34 c. 3 del R.D. 1706/1938
vieta al farmacista di spedire ricette con dosi superiori a quelle fissate
dalla FU, in deroga al c. 1 dello stesso articolo che stabilisce che i
farmacisti non possono rifiutarsi di spedire una ricetta per medicinali
esistenti in farmacia, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico
(prevista dall'art. 40) che dica per iscritto sulla ricetta stessa che la
somministrazione è fatta sotto la sua responsabilità e a quale uso deve
servire.
Il farmacista potrebbe rifiutarsi di spedire una ricetta con tale dicitura
quando vi siano dubbi circa l'individuazione e l'utilizzo del farmaco, sui
modi e sui tempi di somministrazione
"Le prescrizioni di carattere formale non debbono essere intese in modo
sacramentale e ne è consentita una interpretazione logica e di sostanza",
afferma l'Autore. "Nel caso degli stupefacenti i farmacisti hanno
l'obbligo di accertare che la ricetta sia redatta secondo quanto previsto
dall'art. 43 del DPR 309/90. Il farmacista deve verificare i limiti di
cura [ora 30 giorni n.d.r. ], un solo tipo (due tipi/due dosaggi) di
medicinale, cui è inopponibile qualsiasi assunzione di responsabilità da
parte del medico anche in relazione a specifiche esigenze
terapeutiche….Nel caso di dosi singole o giornaliere superiori ai limiti
della FU, al farmacista non è richiesto dall'art. 45 di effettuare alcuna
verifica, ma la complementarietà tra le norme (R.D. 1706/38 e DPR 309/90)
fa ritenere che al farmacista competa una facoltà di controllo.
L'espressione sic volo non è pertanto di per sé idonea a soddisfare
la richiesta dell'art. 40 del R.D. 1706/38. (B.R. Nicoloso, G.M.
Baccari: Il sic volo nella prescrizione medica di farmaci ad azione
stupefacente. RAGIUFARM n. 47)
Il farmacista che dispensa i medicinali forniti dal Servizio
sanitario nazionale, appone i bollini autoadesivi sulla copia della
ricetta per il Servizio sanitario nazionale, sia nello spazio ad essi
destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di
spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.
Il farmacista che allestisce una preparazione magistrale indica il
relativo costo nello spazio destinato ai bollini autoadesivi.
Il decreto 4 aprile 2003 ha abrogato il DM 15 maggio 1990 con il quale
veniva stabilito che la prescrizione di un numero di fiale di morfina
cloridrato inferiore o superiore a 5 costituiva prescrizione di una sola
confezione ai fini della dispensazione del prodotto a carico del Servizio
Sanitario Nazionale. Di fatto tale norma è superata dalla possibilità di
applicare alla ricetta tutti i fustelli necessari per coprire fino a 30
giorni di terapia.
Per quanto riguarda le preparazioni per somministrazione orale a base di
metadone cloridrato, dato che nel mercato nazionale sono presenti prodotti
a diverso dosaggio e in differenti quantità, si suggerisce di preferire
quelle confezioni che possono garantire la maggiore copertura possibile
nell' arco dei trenta giorni di terapia.
Dispensazione dei medicinali di Tabella II Sezioni B e C
La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è
effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da
rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di
spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai
fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita.
Dispensazione dei medicinali di Tabella II Sezione D
La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è
effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da
rinnovarsi volta per volta. Il farmacista deve annotare la data di
spedizione, apporre il timbro della farmacia e annotare il prezzo
praticato.
Quanto alla conservazione delle ricette della sezione D si possono fare
queste ipotesi:
-. Prescrizioni in regime SSN in unica copia: il farmacista la invia alla
ASL per il rimborso;
-. Prescrizioni in regime SSN in duplice copia: il farmacista elimina la
copia originale e invia la copia SSN alla ASL per il rimborso;
- Prescrizioni non in regime SSN in unica copia: il farmacista trattiene
la ricetta in originale per 6 mesi;
-. Prescrizioni fuori dal regime di SSN in duplice copia: il farmacista
conserva l'originale per 6 mesi ed elimina la copia SSN. (Comunicazione
FOFI a Ordine Farmacisti Reggio Emilia 8.09.2003, relativa ai medicinali
dell'ex-Tabella V (+))
Dispensazione dei medicinali di Tabella II Sezione E
La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è
effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica. Il
farmacista deve annotare la data di spedizione, apporre il timbro della
farmacia e annotare il prezzo praticato.
Tutte le prescrizioni di medicinali appartenenti alle Tabelle II A-B-C-D
ed E hanno validità di 30 giorni. E' vietata la vendita di medicinali
stupefacenti e psicotropi a soggetti minorenni o manifestamente infermi di
mente (art. 44 DPR 309/90).
Le prescrizioni di medicinali appartenenti alla Tabella II - E sono
ripetibili, complessivamente, per non più di 3 volte nel periodo di
validità di 30 giorni; la prescrizione di più di una confezione esclude la
ripetibilità (D.M. 7.08.2006 in G.U. n. 193 del 21.08.2006) .
Registrazione delle ricette spedite
Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima
registrazione nel registro, le ricette che prescrivono medicinali compresi
nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a
carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a
conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta
originale, recante la data di spedizione.
Non esiste alcun obbligo di registrazione delle specialità di Tabella II
sezioni D e E.
A seguito della sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez I,
17/10/1983, n. 1334, non è consentito al farmacista ne' differire nel
tempo le trascrizioni, ne' indicare la quantità in uscita con un unico
dato riassuntivo a fine mese. Le registrazioni in entrata (carico) o in
uscita (scarico) devono quindi essere eseguite contestualmente all' arrivo
dei medicinali in farmacia e alla loro vendita (DM sanità 15/3/1985).
Approvvigionamento tramite autoricettazione da parte dei medici e dei
veterinari per uso professionale urgente
I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i
medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale
urgente, utilizzando il ricettario ministeriale a ricalco. Una copia della
ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che
tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le
movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è
approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle
prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due
anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle
autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo
stesso periodo del registro.
Nello spazio delle ricette destinato all'intestazione del paziente il
medico o il veterinario scriverà la dicitura "autoprescrizione", seguita
dalla prescrizione e poi dal timbro e dalla firma del sanitario.
I medicinali oggetto di approvvigionamento da parte dei medici non sono
dispensabili in regime di SSN e il farmacista non è tenuto ad inviare
copia delle ricette di cui sopra alla ASL di appartenenza.
I medici dovranno conservare per due anni copia dell'autoricettazione e
tenere un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale
urgente, con i farmaci di cui all'elenco suddetto. Detto registro è di
tipo informale e non necessita di vidima annuale da parte dell'Autorità
Sanitaria.
Approvvigionamento da parte dei medici e dei veterinari (art. 42)
Per garantire il funzionamento delle strutture sanitarie prive di farmacia
interna, i direttori sanitari degli ospedali e case di cura in genere, o i
singoli medici titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni
sanitarie, possono approvvigionarsi di medicinali stupefacenti
appartenenti alla Tabella II sezioni A, B,C utilizzando una richiesta
in triplice copia (su carta intestata della struttura o del sanitario
con timbro e firma che identifichi il prescrittore) secondo quanto
previsto dall'art. 42, DPR 309/90. La L. 49/2006 ha chiarito in modo
inequivocabile che il medico può approvvigionarsi sia in una farmacia
aperta al pubblico che presso un grossista.
La richiesta non è mai nominativa; la prima copia rimane per
documentazione al medico; le altre due copie devono essere consegnate al
farmacista, il quale ne trattiene una come documentazione di scarico e
trasmette l'altra copia alla ASL in cui ha sede la farmacia o il magazzino
all'ingrosso.
Non vi sono formalismi nella compilazione di questa richiesta, se non il
fatto che le quantità di cui il medico responsabile si approvvigiona
devono essere coerenti con le effettive necessità delle struttura
sanitaria, pena l'applicazioni di sanzioni amministrative.
I direttori sanitari e i medici devono tenere un registro di carico e
scarico nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.
Il registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorità sanitaria locale.
Assistenza ospedaliera e consegna dei medicinali al domicilio del
paziente
Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende
sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti
affetti da dolore, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati
di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali
compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione
medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza
domiciliare.
Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza
domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti,
opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano
servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei
medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla
certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a
domicilio di pazienti affetti da dolore, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
Il paziente in dimissione dal ricovero ospedaliero può ricevere la
quantità di medicinale necessaria per continuare la terapia avendo in
questo modo il tempo per procurarsi i medicinali, prescritti con la
ricetta autocopiante, in farmacia.
La quantità di medicinale fornita al paziente sarà registrata sul registro
di carico e scarico delle unità operative. (D M 3 agosto 2001).
Approvvigionamento e somministrazione di stupefacenti a bordo delle
navi mercantili, nei cantieri di lavoro e per le necessità di Pronto
Soccorso.
L' art. 44 della L. 16.1.2003, n. 3 ha reso nuovamente efficaci le
previsioni degli articolo 46 ( Approvvigionamento e somministrazione a
bordo delle navi mercantili), 47 (Approvvigionamento e
somministrazione nei cantieri di lavoro) e 48 (Approvvigionamento
per le necessità di Pronto Soccorso) del DPR 309/90, già abrogati
dalla L. 12/01.
ALTRE NORME RELATIVE AGLI STUPEFACENTI
Approvvigionamento da parte delle farmacie
L'approvvigionamento degli stupefacenti di Tabella II – Sezioni A,
B e C deve essere fatto dalle farmacie esclusivamente a mezzo di buono
acquisto staccato da apposito bollettario fornito dall'Ordine
Provinciale dei Farmacisti o secondo il modello approvato con D.M.
18.12.2006 (G.U. n. 302 del 30.12.2006) utilizzabile dal 14 gennaio 2007.
La circolare Min. Sal. del 4.01.2007 (prot. DGFDM/VIII/P/C.I.a.c/227)
prevede infatti che il nuovo modello possa essere adottato in alternativa
al bollettario precedentemente utilizzato. Il "vecchio" bollettario buono
acquisto è ancora valido e può essere utilizzato secondo le disposizioni
vigenti, in particolare per la richiesta di una sola preparazione o
sostanza. Il "nuovo" bollettario buoni acquisto infatti è stato emanato
soprattutto per consentire gli acquisti cumulativi di stupefacenti, non
più limitato ai medicinali di Tabella II sezioni D ed E ma consentito ora
per tutte le tabelle.. Il nuovo modello quindi può essere utilizzato sia
per richieste singole che cumulative, può presentarsi in blocchi
preconfezionati, anche con copie a ricalco, contenenti non più di cento
buoni acquisto non numerati preventivamente, o essere stampato, anche con
sistemi di tipo informatico, al momento della predisposizione dell'ordine.
Il buono acquisto deve essere numerato nell'apposito spazio al momento
dell'emissione dell'ordine, secondo una progressione numerica annuale,
propria di ciascuna farmacia o ditta autorizzata. Pertanto, uno stesso
blocco può essere utilizzato nel corso di più anni, riiniziando la
numerazione al primo gennaio di ogni anno.
Una precisa messa a punto delle nuove disposizioni riguardanti il buono
acquisto è contenuta nella circolare FOFI n. 6955 del 23.03.2007, di cui
si riportano ampi stralci.
Il nuovo modello può presentarsi in blocchi preconfezionati, anche con
copie a ricalco, contenenti non più di cento buoni-acquisto non numerati
preventivamente, oppure può essere stampato anche con sistemi di tipo
informatico al momento della predisposizione dell'ordine. Il buono
acquisto può anche essere reperito nel sito del Ministero della Salute
all'indirizzo www.ministerosalute.it sezione "Medicnali e stupefacenti -
Moduli"; si può quindi effettuarne la stampa ed utilizzarlo o copiarsi il
file. Nel caso in cui sia utilizzato il nuovo modello con copie a ricalco
la firma può essere apposta in originale su una copia e a ricalco sulle
altre copie; può essere a ricalco anche la firma della persona
responsabile della consegna dei medicinali per la ditta cedente.
La richiesta di fornitura di stupefacenti mediante il nuovo modello di
buono-acquisto per le richieste singole e cumulative può essere inviata al
fornitore anche per via e-mail purché con firma elettronica certificata, e
fermo restando l'obbligo per la ditta cedente di stampare la richiesta al
momento del ricevimento dell'ordinativo di fornitura. In tal caso è
superfluo effettuare l'invio postale o tramite corriere.
Il buono acquisto (di tipo "nuovo"), numerato secondo una progressione
numerica annuale propria di cisacuna impresa autorizzata o farmacia, deve
essere redatto in quattro copie di cui:
- la prima deve essere conservata dall'acquirente; tale copia deve essere
conservata unitamente alla fattura. Quando il fornitore non emette fattura
di vendita, è sufficiente allegare alla copia del buono - acquisto il
documento di trasporto, comprovante la transazione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope tra il fornitore stesso e il destinatario.
- la seconda deve essere conservata dal cedente;
- la terza deve essere inviata, a cura del cedente, al Ministero della
Salute - Ufficio Centrale Stupefacenti o all'Azienda USL di pertinenza
della farmacia, entro 30 giorni dalla data di consegna. Per "data di
consegna" si intende quella indicata dal responsabile della ditta cedente
nell'apposito campo. La trasmissione della copia del buono-acquisto alla
ASL di pertinenza della farmacia deve essere effettuata, a cura del
fornitore, entro 30 giorni da tale data, indipendentemente da quando gli
stupefacenti siano effettivamente consegnati alla farmacia. In caso di
reso la farmacia invia la terza copia al Ministero della Salute - Ufficio
Centrale Stupefacenti, Viale della Civiltà Romana 7 - 00144 Roma;
- la quarta copia deve essere rimessa dal cedente all'acquirente dopo aver
specificato i quantitativi consegnati. Tale copia costituisce il documento
giustificativo del carico.
I buoni acquisto non devono essere numerati preventivamente, ma soltanto
al momento dell'emissione dell'ordine di fornitura. Qualora ci si avvalga
di buoni acquisto in blocchi pre-confezionati, uno stesso blocco di
buoni-acquisto può essere utilizzato nel corso di più anni, iniziando una
nuova numerazioen al primo di gennaio di ogni anno. Non è necessario
apporre specifiche diciture sulle copie del buono-acquisto come elemento
distintivo di ciascuna copia (ad. es.: 1° copia, 2° copia, copia Autorità,
ecc.)
Il numero di righe indicato nel modello non è vincolante. I campi possono
essere compilati a penna, stampati con timbro o con sistemi di tipo
informatico.
La ditta acquirente deve apporre la denominazione della ditta cedente.
Pertanto, il nome del fornitore deve essere apposto a cura della farmacia.
La quantità richiesta/consegnata deve essere indicata in unità di peso o
volume oppure in numero di confezioni.
Il campo "quantità consegnata" deve essere compilato sulle tre copie a
cura della ditta cedente, e la quantità consegnata deve essere sempre
specificata anche in caso di corrispondenza con la quantità richiesta.
L'ordinativo può anche essere evaso in caso di parziale fornitura, ma non
per quantitativi eccedenti la richiesta. Nell'eventualità che i
quantitativi pervenuti non siano esattamente corrispondenti a quelli
ordinati, la copia da conservare dall'acquirente sarà quella rimessa dalla
ditta cedente (quarta copia), dove sono indicati i quantitativi
effettivamente consegnati.
Nel caso in cui la richiesta non possa essere soddisfatta il buono
acquisto deve essere restituito all'acquirente.
Non è possibile frazionare l'evasione dell'ordine in tempi successivi.
La restituzione della copia recante la quantità consegnata deve essere
contestuale all'invio della merce e può essere inviata anche per via
telematica e deve essere sempre effettuata, sia per forniture parziali che
complete.
Il tempo di conservazione del buono-acquisto (documento di carico o di
scarico) coincide con quello del registro di entrata e uscita e cioè
diceci anni (ditte autorizzate alla fabbricazione) o cinque anni (ditte
autorizzate all'impiego o al commercio e farmacie) dall'ultima
registrazione.
Nel registro di entrata e uscita della ditta acquirente deve essere
riportato il numero del buono acquisto (costituiti da un numero
progressivo e dall'anno, espresso anche solo con due cifre) e la data di
emissione.
Il nuovo modella di buono acquisto può essere utilizzato dai titolari o
direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere anche per
richiedere a titolo gratuito i medicinali compresi nella tabella II
sezioni A, B, C ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere,
qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.
Il buono acquisto in uso prima del 14.01.2007 (tipo "vecchio") è diviso in
3 sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso
del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita,
rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale
si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve
allegarla alla copia della fattura di vendita. Il fornitore provvederà ad
inviare la terza sezione all'ASL nella cui circoscrizione ha sede la
farmacia.
In caso di trasferimento della titolarità della farmacia il bollettario
buoni-acquisto utilizzato dalla farmacia alienata deve essere consegnato
all'azienda sanitaria locale competente per territorio.
Nelle farmacie gestite in società, laddove ci si avvalga del vecchio
bollettario buoni-acquisto in tre sezioni, il bollettario deve essere
unico per la farmacia, indipendentemente da chi è incaricato della
Direzione. Nel caso di passaggio delle funzioni direttive da un socio
all'altro, risultante da specifica documentazione, la competenza nella
tenuta del bollettario buoni-acquisto sarà trasferita al nuovo direttore.
In caso di vendita o trasferimento ad altro titolo della titolarità della
farmacia, sia da parte di un singolo farmacista che da una società di
farmacisti, è necessario procedere al rinnovo della documentazione;
pertanto il bollettario buoni-acquisto utilizzato dalla farmacia alienata
deve essere consegnato all'azienda sanitaria competente per territorio.
La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a
qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o
ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II,
sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio
all'ingrosso.
In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni acquisto», deve
essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta
all'autorità di pubblica sicurezza.
La consegna (art. 41 – DPR 309/90) di sostanze sottoposte a
controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle,
deve essere fatta:
a) personalmente al farmacista, previo accertamento della sua
identità, qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o
dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce
al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa,
debitamente autorizzato, direttamente al domicilio del farmacista (da
intendersi "all'indirizzo della farmacia", ndr), previo accertamento
della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di
riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo
caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle
tabelle I e II sezione A previste dall'articolo 14 e il cui quantitativo
sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa
comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di
Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.
Registro di entrata e uscita
Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella II sezioni A, B e C (e D per
i grossisti e le aziende produttrici), deve essere iscritto in un registro
speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta (non
utilizzare agenti coprenti o decoloranti: ogni correzione deve essere
fatta in modo che il dato corretto sia sempre leggibile) in ordine
cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in
evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale
registro è numerato e firmato in ogni pagina dall' Azienda Unità Sanitaria
Locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e
dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è
costituito.
Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della
sanità ed approvato con decreto del Ministro.
Il registro deve essere chiuso al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura
deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati
comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico
e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante
l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.
Nella chiusura del registro occorre indicare:
in entrata: il totale delle quantità acquistate durante l'anno
in uscita: le quantità cedute durante l'anno
in giacenza: le quantità giacenti in farmacia, che devono
corrispondere alla differenza tra le quantità entrate e quelle uscite
dalla farmacia.
Espletate le suddette operazioni, dovrà essere annullata una sola riga
ovvero tutte le righe della pagina non utilizzate, tracciandovi sopra una
linea e, possibilmente riportando la frase "operazione chiusura fine anno
art.62 DPR 309/90 o frase analoga.
La quantità in giacenza quale risulta al 31 dicembre di ogni anno essere
riportata in una nuova pagina, dove dovranno essere registrati i dati
dell'anno successivo.
A tal riguardo il Ministero della Salute, pur ritenendo preferibile
annotare il dato della giacenza solamente nella apposita colonna
"giacenza" ha confermato la legittima facoltà del farmacista di annotare
il dato giacenza, oltre che nella colonna "giacenza" anche in quella
"entrata. L'operazione di chiusura è dovuta anche nel caso in cui non si
siano verificati movimenti nell'anno.
Il registro deve essere conservato dalla farmacia per 5 anni a
decorrere dalla data dell'ultima registrazione effettuata. Le prescrizioni
mediche per medicinali appartenenti alla Tabella II, sezioni A, B e C
devono essere conservate per 2 anni dalla data dell'ultima registrazione
sul Registro di Carico e Scarico. Da notare che in precedenza tale termine
era di 5 anni. Tuttavia, poiché la nuova L. 49/2006 nulla ha disposto sui
tempi di conservazione degli altri documenti, si ritiene necessario
conservare per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione anche le
sezioni I dei Buoni acquisto e, per ragioni fiscali, occorre conservare
per 10 anni le fatture relative agli acquisti di stupefacenti.
Le registrazioni in entrata o in uscita devono essere eseguite
contestualmente all'arrivo dei medicinali in farmacia e alla loro vendita
(DM 15/03/1985).
I dati da trascrivere, con riferimento al relativo documento
giustificativo, sono:
in entrata: data e numero del buono acquisto:
in uscita:
per le vendite al pubblico, i dati desumibili dalla ricetta in
quanto previsti come obbligatori (nome, cognome, indirizzo paziente nelle
RMS (ma non nelle ricette a ricalco previste dal DM 4 aprile 2003), nome e
cognome nelle RNR, la data di compilazione della prescrizione; il numero
della RMS o quello assegnato dal farmacista autonomamente negli altri
casi).
per le vendite a utilizzatori sanitari e non, i dati che consentono
l'individuazione della "richiesta" e la denominazione e ubicazione della
struttura (clinica, istituto, ambulatorio) o dell'az.agricola, commerciale
ai quali sono destinati i medicinali forniti:
per furto o affidamento in custodia, gli estremi dei relativi
verbali e la causa che ha determinato la variazione nel carico:
per reso al fornitore, gli estremi del buono-acquisto inviato dallo
stesso e la sua denominazione e ubicazione.
Il Ministero della Salute con nota n. 13392 del 6.04.2006 è intervenuto
sul tema dell'utilizzo del verbale di affidamento in custodia di
medicinali scaduti contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope. Il
Ministero riconosce che " in assenza di specifiche previsioni, la prassi
in uso di rilasciare ai farmacisti un verbale di constatazione e
affidamento in custodia per i farmaci scaduti contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope, al fine di garantire una documentata e corretta
modalità di detenzione, consegna, trasporto, distruzione e conseguente
scarico delle sostanze dai registri di Entrata ed Uscita appare non in
contrasto con la normativa vigente.
L'unico punto controverso è la tempistica per lo scarico delle sostanze
dal registro di Entrata ed Uscita delle farmacie. In alcuni casi lo
scarico è stato effettuato contestualmente al rilascio del verbale di
affidamento in custodia, anche se le sostanze non sono state
immediatamente ritirate o trasportate presso i centri di raccolta e
smaltimento. Tale procedura non appare in linea con le attuali
disposizioni di legge.
Infatti, anche se in passato il Ministero della Salute si era espresso in
senso favorevole allo scarico delle sostanze dal registro contestualmente
al rilascio del verbale senza prendere in considerazione l'effettivo
immediato ritiro o meno dei farmacis caduti dalle farmacie, la successiva
entrata in vigore del D.P.R. 309/90 (art. 62), ha reso obbligatoria la
scritturazione di tutte le sostanze effettivamente detenute anche se
scadute.
Anche in presenza del verbale di affidamento in custodia, se le sostanze
vengono lasciate nei locali della farmacia in attesa di un successivo
ritiro, non vi è dubbio che tale sussistenza configuri una ulteriore
effettiva detenzione da parte del farmacista, il quale potrà scaricarle
solo dopo che sono state materialmente ritirate dalla ASL o direttamente
consegnate al centro di smaltimento e distruzione ".
Assoggettamento di un medicinale alla normativa stupefacenti con
previsione di carico-scarico
In caso di passaggio di una specialità medicinale da un regime di vendita
non disciplinato dal DPR 309/90 alle limitazioni imposte dall'appartenenza
ad una delle sezioni in cui è suddivisa la Tabella II, è necessario:
· riportare in carico tutte le giacenze esistenti in farmacia, comprese
quelle di prodotti scaduti ed in attesa di distruzione;
· annotare come documento giustificativo dell'operazione il Decreto di
riferimento;
· Sull'imballaggio esterno o, in mancanza, sul condizionamento primario ,
deve essere riportata la dicitura "Da vendersi dietro presentazione di
ricetta medica speciale e soggetto alla disciplina del DPR 309/90, Tab......
…." contornata da un doppio filo rosso. (DM 26.3.1979)
Registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope
per le unità operative del SSN
Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché
le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali
sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla
tabella II, sezioni A, B e C.
I registri sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della
salute.
In alternativa ai registri, il Ministero della salute stabilisce con
proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della
movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle diverse
tabelle.
Il registro è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che
provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna
unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due
anni dalla data dell'ultima registrazione.
Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della
effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei
medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista
dall'articolo 14.
Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche
ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui
al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione
sanitaria.
Come è noto i SERT somministrano e dispensano grandi quantità di metadone
giornalmente; qualora tali strutture siano dotate di sistemi
informatizzati per la gestione della movimentazione del solo metadone,
possono dotarsi anche di un secondo registro per la gestione degli altri
stupefacenti. In tal caso I due registri avranno numerazione cronologica
indipendente l'uno dall'altro
La numerazione delle movimentazioni, relative ad ogni preparazione
medicinale, ha termine con il completamento di ogni registro. Con
l'apertura del nuovo registro la numerazione riprenderà dall'inizio. Nel
nuovo registro devono essere riportati i dati relativi alla giacenza dei
medicinali.
Quando si consegnano medicinali per.terapie
domiciliari a pazienti in trattamento presso i SERT o strutture
equivalenti si scarica tutta la quantità di farmaco consegnata,
specificando nelle note il periodo di trattamento e se la consegna è stata
fatta ad un referente del paziente.
La movimentazione dei farmaci deve essere
sempre coerente con l'unità di misura adottata ed è preferibile che questa
sia la stessa utilizzata per la richiesta e la restituzione compilata
sugli specifici buoni di approvvigionamento e restituzione.
E' possibile anche la movimentazione tra le
diverse unità operative dello stesso presidio, facendo attenzione a
registrare con accortezza questi passaggi.
E' importante sottolineare che quando si
procede alla somministrazjone parziale di una forma farmaceutica, e il
caso più comune è quello di una fiala iniettabile, si deve scaricare sul
registro l'intera unità di somministrazione, riportare nelle note l'esatta
quantità somministrata (in millilitri) e destinare il residuo alla
termodistruzione.
Questo per agevolare le procedure di
smaltimento, senza appesantire il lavoro dell'unità operativa e della
farmacia, tenendo conto del fatto che non è opportuno conservare, neanche
per periodi molto brevi, residui di farmaci senza .le adeguate garanzie.
Il registro non è soggetto alla chiusura
annuale. pertanto non deve essere eseguita la scritturazione riassuntiva
di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e delle quantità dei
medicinali movimentati durante l'anno.
La corretta tenuta del registro è verificata
attraverso ispezioni periodiche. Tali ispezioni sono effettuate dal
farmacista direttore della farmacia ospedaliera interna in caso di
strutture ospedaliere, oppure dal farmacista direttore del servizio
farmaceutico dell'ASL in caso di strutture dislocate nel territorio, come
ad esempio i SERT. I menzionati direttori possono delegare alla funzione
ispettiva, mediante atto formale comunicato alle rispettive direzioni
sanitarie, un farmacista dirigente appartenente alla medesima unità
operativa. I verbali relativi alle ispezioni eseguite saranno trasmessi
alla direzione sanitaria.
Il registro di carico e scarico e' stampato e venduto tramite i normali
canali commerciali presenti nel territorio nazionale.
Resi delle preparazioni stupefacenti
Qualora una farmacia debba rendere al fornitore una preparazione
stupefacente di Tabella II sezioni A-B-C-D-E è necessario che contatti il
fornitore segnalando la quantità di prodotto da rendere. Il fornitore
emetterà un buono acquisto di richiesta, inoltrando le sezioni seconda e
terza alla farmacia. Questa conserverà per 5 anni la sezione seconda come
documento di scarico e invierà la sezione terza all'Ufficio Centrale
Stupefacenti del Ministero della Sanità.
In una nota dell'ADF (28.06.2006) è stata suggerita la seguente procedura,
concordata con lUfficio Centrale Stupefacenti, in caso di ritiro
volontario dei resi di medicnali stupefacenti nel caso di una loro
accertata invendibilità.
1. Le aziende distributrici dichiarano ad Assinde il quantitativo delle
giacenze del prodotto invendibile, allo scopo di attivare d'intesa con la
Casa produttrice l'indennizzo del reso. Ultimata tale operazione le
aziende distributrici avviano regolare domanda di distruzione all'Ufficio
Centrale Stupefacenti e per conoscenza alle ASL di competenza territoriale
secondo la norma e la prassi vigente.
2. Le farmacie, analogamente, dichiarano ad Assinde il quantitativo delle
loro giacenze residue onde ottenere il relativo indennizzo, previe intese
con la Casa produttrice. Le farmacie, successivamente, provvedono alla
distruzione del reso, come di consueto, per il tramite dell'ASL di
competenza territoriale.
3. Per quanto specificatamente riguarda la problematica del ritiro dal
commercio di medicinali stupefacenti invendibili classificati in Tabella
II, sezioni A-B-C-D-E, è opinione dell'Ufficio Centrale Stupefacenti che i
resi delle farmacie debbano essere gestiti senza l'intermediazione del
grossista.
Distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative
preparazioni deve avvenire per incenerimento, in impianti attrezzati e
gestiti conformemente alle disposizioni contenute nel DM 19.11.1997, n.
503. (DM 15.09.1998, GU n. 220 del 21.09.1998).
Pertanto occorre provvedere alla distruzione di eventuali prodotti scaduti
solo con l'intervento dell'Azienda USL e scaricare i prodotti solo dopo
redazione del verbale di distruzione. Nel caso in cui gli stupefacenti
scaduti, revocati o avariati siano lasciati in custodia al farmacista da
parte dei competenti organi amministrativi in attesa della distruzione, è
possibile per il farmacista procedere allo scarico degli stessi
sull'apposito registro, a condizione che siano stati imballati e sigillati
d'ufficio. Sull'apposito registro di carico e scarico sarà utilmente fatto
riferimento al relativo verbale di custodia cui poi farà seguito il
verbale di distruzione.(Nota Min. San. N. 800/UCS/AG/55/24782 del 9 maggio
1983)
Custodia delle preparazioni stupefacenti
Gli stupefacenti di Tab. II sezione A vanno custoditi in armadio chiuso a
chiave separati dagli altri medicinali. (Nulla vieta di conservare in
armadio chiuso a chiave anche le preparazioni di Tab. II - B e C, essendo
soggette a carico – scarico).
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Sanzioni per il
farmacista |
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Mancato rispetto delle modalità di
trasporto o di consegna di sostanze e preparazioni stupefacenti e
psicotrope (art. 41 D.P.R. n. 309/90). |
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Cessione di buoni acquisto delle sostanze
stupefacenti (art. 38, c. 7, D.P.R. n. 309/90). |
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Omessa o ritardata denuncia di perdita o
sottrazione, anche parziale, del bollettario buoni acquisto (art. 38,
c. 2, D.P.R. n. 309/90). |
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Omessa vidimazione e/o conservazione per 5
anni del registro di entrata e uscita degli stupefacenti (art. 60, c.
1, e 63, c. 2, D.P.R. n. 309/90). |
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Omessa conservazione della copia della
fattura, del relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga
a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di
trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della
merce. |
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Omessa o ritardata denuncia di perdita o
smarrimento o sottrazione del Registro di entrata e uscita o di sue
parti o dei relativi documenti giustificativi, tranne il bollettario
Buoni Acquisto (art. 67 D.P.R. n. 309/90). |
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Omessa conservazione in farmacia delle
ricette originali relative alle preparazioni stupefacenti e psicotrope
iscritte nelle Tab. II sezione A-B-C (art. 45, c. 3, D.P.R. n.
309/90). |
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Vendita o cessione di sostanze
appartenenti alla Tabella I (art. 73 D.P.R. n. 309/90) senza la
necessaria autorizzazione |
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Vendita di preparazioni contenenti
sostanze delle tabelle II sezione A non rispettando le disposizioni
sui formalismi o i limiti quali-quantitativi previsti dal'art.43 del
D.P.R. n. 309/90 o in quantità e forma farmaceutica diversa da quella
prescritta (art. 45, c. 3, D.P.R. n. 309/90). |
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Vendita di medicinali appartenenti alla
Tabella II sezione A senza accertamento dell'identità dell'acquirente
e senza trascrizione sulla ricetta dei dati di un documento di
identificazione (art. 45, c. 1, D.P.R. n. 309/90). |
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Vendita di preparazioni contenenti
sostanze delle tabella II sezione A oltre i 30 giorni dalla data di
redazione della ricetta (art. 45, c. 4, D.P.R. n. 309/90). |
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Mancata annotazione della data di
spedizione della ricetta e mancata apposizione del timbro per
medicinali appartenenti alla Tabella II sezione A (art. 45, c. 3,
D.P.R. n. 309/90). |
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Vendita senza ricetta medica di
preparazioni contenenti sostanze stupefacenti incluse in Tabella II
sezioni B e C |
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Vendita di medicinali appartenenti alle
tabelle II – sezioni A-B-C-D ed E senza presentazione di ricetta
medica (art. 71, c. 1, D.P.R. n. 309/90). |
| Consegna
di sostanze o preparazioni appartenenti alle tabelle del D.P.R. n.
309/90 a persona minore o manifestamente inferma di mente (art. 44, c.
1, D.P.R. n. 309/90). |
Amministrativo. |
Sanzione
amministrativa fino a L. 2.000.000. (art.44, c. 2, D.P.R. n. 309/90)
Ammessa la conciliazione |
| Omessa
custodia di stupefacenti in armadio chiuso a chiave e separati dagli
altri medicinali (art. 34, c. 2, R.D. n. 1706/38). |
Amministrativo. |
Sanzione
amministrativa da L. 3.000.000 fino a L. 18.000.000. (art. 358, c. 2,
TULS)
Ammessa la conciliazione |
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[ultimo aggiornamento
08.05.2007] |
da
www.fcr.re.it Farmacie
Comunali Riunite
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