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Medicinali
soggetti a prescrizione medica ripetibile
La norma tecnica di riferimento è contenuta
nella
Tab. 4 della F.U. XI ed., mentre
le definizioni dei casi in cui è richiesta la ricetta medica ripetibile
sono enunciate nell'art. 88 del D.Lgs 219/2006.
I medicinali soggetti all'obbligo di prescrizione medica presentano queste
caratteristiche:
a) possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in
condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto
e, di conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o indiretto per la
salute;
c) contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui
reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;
d) sono destinati a essere somministrati per via parenterale, fatte salve
le eccezioni stabilite dal Ministro della Salute, su proposta o previa
consultazione dell'AIFA.
La ripetibilità della prescrizione è indicata sulla confezione dalla frase
"Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".
La ripetibilità è ammessa, salvo diversa indicazione del medico
prescrivente, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di
compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte,
La validità della ricetta è pertanto di 6 mesi dalla data del rilascio.
L'espressione "diversa indicazione del medico prescrivente" va
interpretata nel senso che il medico può indicare una ripetibilità per un
numero di mesi non superiore a 6 mesi, mentre il numero delle volte potrà
essere inferiore o pari a dieci, ma mai superiore a tale limite.
Fanno eccezione i medicinali di cui alla Tabella II sezione E del DPR
309/90 per i quali la ripetibilità è, complessivamente, di sole tre
volte (DM 7.08.2006 in G.U. n. 193 del 21.08.2006) nell'arco di validità
dei 30 giorni della ricetta
Ad ogni vendita il Farmacista deve timbrare la ricetta con
il timbro della farmacia, annotare il prezzo praticato e la data
della dispensazione. La ricetta va restituita al cliente. La
disposizione che prevedeva che di ogni ricetta spedita dovesse essere
tenuta copia per 5 anni (art. 38 RD n. 1706/1938) è stata abrogata dalla
Legge 388/2000 (Finanziaria 2001) ed è stata sostituita con la seguente "
I farmacisti debbono conservare per 6 mesi le ricette spedite concernenti
preparazioni estemporanee". (art. 87 comma 7).
Se la prescrizione contiene un numero di confezioni superiore all'unità la
ricetta non è più ripetibile. La ricetta deve anche in questo caso
essere restituita al cliente Tuttavia, è possibile la consegna frazionata
in caso di indisponibilità dell'intera quantità di prodotto prescritto o
su richiesta del cliente. In questo caso si annoterà sulla ricetta il
numero delle confezioni consegnate, il prezzo e la data e si restituirà la
ricetta al cliente affinché questi possa completare l'acquisto anche
presso un'altra farmacia entro il termine di tre mesi in cui la ricetta
mantiene la propria validità.
In genere tutti i prodotti iniettabili sono vendibili solo dietro
presentazione di ricetta medica. Fanno eccezione:
- acqua sterile per preparazioni iniettabili
- soluzione fisiologica sterile
- specialità a base di naloxone e.v.
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Sanzioni per il
farmacista |
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Vendita senza
presentazione di ricetta (art. 88, c. 7, D.Lgs. n. 219/06) |
Amministrativo
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Sanzione amministrativa da €. 300,00 a €. 1.800,00 (art.
148, c.7, D.Lgs. n.219/06). |
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Vendita con ricetta non
valida
(art.88, c.7, D.Lgs. n. 219/06) |
Amministrativo |
Sanzione amministrativa da €. 200,00 a €.1.200,00 (art.148,
c.7, D.Lgs. n.219/06). |
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Mancata apposizione del
timbro della farmacia (art.88, c.7, D.Lgs. n. 219/06) |
Amministrativo
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Sanzione amministrativa da €. 200,00 a €.1.200,00 (art.148,
c.7, D.Lgs. n.219/06). |
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Mancata apposizione del
prezzo sulla ricetta
(art.37, c.1 lett. a, R.D. n.1706/38) |
Amministrativo
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Sanzione amministrativa da L.3.000.000 fino a L.18.000.000 (art.358,
c.2, TULS). |
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Mancata conservazione in
farmacia delle ricette di preparazioni estemporanee per 6 mesi
(art.123, c. 1, TULS e art.38, c. 4, R.D. n.1706/378, modificato
dall'art.87, comma 7 Legge Finanziaria 2001) |
Amministrativo
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Sanzione amministrativa da L.20.000 fino a L.400.000 (art.123,
lett. c, TULS).
Ammessa la
conciliazione
(discrezionale) chiusura della farmacia e decadenza
dell'autorizzazione in caso di recidiva (art.123, c.4, TULS). |
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Mancata apposizione
della data di spedizione sulla ricetta (art.37, c.1 lett. a, R.D. n.1706/38)
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Amministrativo |
Sanzione amministrativa da L. 3.000.000 fino a L.
18.000.000 (art.358, c.2, TULS. |
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[ultimo aggiornamento 14.09.2006] |
da
www.fcr.re.it Farmacie
Comunali Riunite
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