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la ricetta ripetibile

la ricetta ministeriale speciale RMS

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medicinali non soggetti a prescrizione medica

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prescrizione medico veterinaria

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Medicinali soggetti a prescrizione medica ripetibile

La norma tecnica di riferimento è contenuta nella Tab. 4 della F.U. XI ed., mentre le definizioni dei casi in cui è richiesta la ricetta medica ripetibile sono enunciate nell'art. 88 del D.Lgs 219/2006.

I medicinali soggetti all'obbligo di prescrizione medica presentano queste caratteristiche:
a) possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
b) sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, con rischio di un pericolo diretto o indiretto per la salute;
c) contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;
d) sono destinati a essere somministrati per via parenterale, fatte salve le eccezioni stabilite dal Ministro della Salute, su proposta o previa consultazione dell'AIFA.

La ripetibilità della prescrizione è indicata sulla confezione dalla frase "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".
La ripetibilità è ammessa, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte,
La validità della ricetta è pertanto di 6 mesi dalla data del rilascio.
L'espressione "diversa indicazione del medico prescrivente" va interpretata nel senso che il medico può indicare una ripetibilità per un numero di mesi non superiore a 6 mesi, mentre il numero delle volte potrà essere inferiore o pari a dieci, ma mai superiore a tale limite.
Fanno eccezione i medicinali di cui alla Tabella II sezione E del DPR 309/90 per i quali la ripetibilità è, complessivamente, di sole tre volte (DM 7.08.2006 in G.U. n. 193 del 21.08.2006) nell'arco di validità dei 30 giorni della ricetta

Ad ogni vendita il Farmacista deve timbrare la ricetta con il timbro della farmacia, annotare il prezzo praticato e la data della dispensazione. La ricetta va restituita al cliente. La disposizione che prevedeva che di ogni ricetta spedita dovesse essere tenuta copia per 5 anni (art. 38 RD n. 1706/1938) è stata abrogata dalla Legge 388/2000 (Finanziaria 2001) ed è stata sostituita con la seguente " I farmacisti debbono conservare per 6 mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee". (art. 87 comma 7).

Se la prescrizione contiene un numero di confezioni superiore all'unità la ricetta non è più ripetibile. La ricetta deve anche in questo caso essere restituita al cliente Tuttavia, è possibile la consegna frazionata in caso di indisponibilità dell'intera quantità di prodotto prescritto o su richiesta del cliente. In questo caso si annoterà sulla ricetta il numero delle confezioni consegnate, il prezzo e la data e si restituirà la ricetta al cliente affinché questi possa completare l'acquisto anche presso un'altra farmacia entro il termine di tre mesi in cui la ricetta mantiene la propria validità.

In genere tutti i prodotti iniettabili sono vendibili solo dietro presentazione di ricetta medica. Fanno eccezione:
- acqua sterile per preparazioni iniettabili
- soluzione fisiologica sterile
- specialità a base di naloxone e.v.

 

Sanzioni per il farmacista

 

Vendita senza presentazione di ricetta (art. 88, c. 7, D.Lgs. n. 219/06)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da €. 300,00 a €. 1.800,00 (art. 148, c.7, D.Lgs. n.219/06).

Vendita con ricetta non valida
(art.88, c.7, D.Lgs. n. 219/06)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da €. 200,00 a €.1.200,00 (art.148, c.7, D.Lgs. n.219/06).

Mancata apposizione del timbro della farmacia (art.88, c.7, D.Lgs. n. 219/06)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da €. 200,00 a €.1.200,00 (art.148, c.7, D.Lgs. n.219/06).

Mancata apposizione del prezzo sulla ricetta
(art.37, c.1 lett. a, R.D. n.1706/38)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.3.000.000 fino a L.18.000.000 (art.358, c.2, TULS).

Mancata conservazione in farmacia delle ricette di preparazioni estemporanee per 6 mesi
(art.123, c. 1, TULS e art.38, c. 4, R.D. n.1706/378, modificato dall'art.87, comma 7 Legge Finanziaria 2001)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L.20.000 fino a L.400.000 (art.123, lett. c, TULS).
Ammessa la conciliazione
(discrezionale) chiusura della farmacia e decadenza dell'autorizzazione in caso di recidiva (art.123, c.4, TULS).

Mancata apposizione della data di spedizione sulla ricetta (art.37, c.1 lett. a, R.D. n.1706/38)

Amministrativo

Sanzione amministrativa da L. 3.000.000 fino a L. 18.000.000 (art.358, c.2, TULS.
 

[ultimo aggiornamento 14.09.2006]

da www.fcr.re.it  Farmacie Comunali Riunite