Il modello 730 in Farmacia

istruzioni

Il 730

Il 730, è un modello da compilare composto dal frontespizio, per l’indicazione dei dati anagrafici, e da alcuni riquadri. I lavoratori dipendenti, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i soggetti che percepiscono l’indennità salariale, i sacerdoti della Chiesa cattolica, i soggetti impiegati in lavori socialmente utili, con l’utilizzo del 730 possono ottenere rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi.

Per poter detrarre i prodotti farmaceutici e sanitari, occorre completare il Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili), nella Sezione I (oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 19%), Rigo E1 (spese sanitarie).

Rigo E1

Nel rigo E1 vanno indicate le spese sostenute per:

  • Prestazioni chirurgiche;
  • Analisi, indagini radioscopiche, ricerche ed applicazioni;
  • Prestazioni specialistiche;
  • Acquisto ed affitto di protesi sanitarie;
  • Prestazioni rese da un medico generico ( comprese le prestazioni per visite e cure di medicina omeopatica);
  • Ricoveri collegati ad una operazione chirurgica;
  • Acquisto medicinali;
  • Spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
  • Spese relative a trapianti d’organo;
  • Importi di ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% anche per le spese di assistenza specifica.

Le spese di assistenza specifica sono quelle sostenute per:

  • Assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laser-terapia ecc.);
  • Prestazioni rese da personale in possesso di qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • Prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • Prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • Prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Spese sanitarie relative ai prodotti e servizi prestati in farmacia

Le voci, riferite al rigo E, che possono essere portate in detrazione riferite ai servizi e prodotti prestati in farmacia sono quelle scritte in neretto.

Franchigia

La detrazione spettante sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata solo sulla parte che eccede l’importo di € 129,11.

Spese sanitarie non deducibili

Non vanno indicate nei righi E1, E2, E3, e E4 le spese sanitarie sostenute nell’anno precedente che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di terzi.

Acquisto medicinali

Cosa è un medicinale

Il farmaco è un composto chimico, di sintesi o naturale, che può essere somministrato a uomini o animali come ausilio per la diagnosi, il trattamento, o la prevenzione e cura di malattie, e per migliorare qualsiasi condizione fisiologica o patologica.

I medicinali possono essere divisi in due grandi famiglie: allopatici e omeopatici.

Il 730 parla chiaro, possono essere portati in detrazione solo i farmaci, tutte le altre categorie merceologiche che è possibile acquistare in farmacia (dietetici, alimenti, profumeria, medicazione…) non rientrano nella voce acquisto medicinali.

Molti utenti che giornalmente affollano le farmacie non riescono a comprendere in pieno la differenza che c’è tra un farmaco e un parafarmaco, a volte ritengono che tutti i prodotti venduti in farmacia possano essere portati in detrazione.

Il problema è come un comune cittadino, senza essere dotto in farmacologia, possa distinguere un farmaco dal resto dei prodotti. Un metodo semplice c’è: è sufficiente osservare il codice Minisan ( codice ministeriale), esso si trova immediatamente sotto il codice a barre (codice a lettura ottica). Detto codice per i farmaci inizia sempre con “A 0” (lettera a seguita dal numero zero); tutte le altre combinazioni indicano: parafarmaci, dietetici, profumeria…

Esempio n.1: Aspirinetta compresse

L’Aspirinetta è un medicinale, il suo codice Minisan è il seguente: A02621000, inizia quindi con A0.

Esempio n. 2: Neovis buste

Il Neovis è un parafarmaco (non può essere portato in detrazione), il codice Minisan è il seguente: A909889572, inizia con A9, una combinazione diversa da A0, quindi non è un farmaco.

Compreso come si identificano i farmaci, bisogna sapere ora come portarli correttamente in detrazione.

I farmaci in base ai differenti modi di essere prescritti possono essere così suddivisi:

-Medicinali senza obbligo di prescrizione medica.

-Medicinali da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

-Medicinali da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile (o da rinnovare volta per volta).

Medicinali senza obbligo di prescrizione medica

I Medicinali senza obbligo di prescrizione medica sono generalmente denominati S.O.P. e si dividono in due categorie:

Prodotti da banco (O.T.C.) o di automedicazione, ovvero i medicinali che, per composizione e terapia, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza l’intervento di un medico per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza nel trattamento (art. 3, D.Lgs. N. 539/92, art. 3. D.Lgs. n. 541/92). Essi sono utilizzati per il trattamento di disturbi passeggeri o di lieve entità, sono autorizzati per essere oggetto di pubblicità presso il pubblico.

Prodotti senza prescrizione (S.P.) o di automedicazione su consiglio, ovvero medicinali liberamente vendibili dal farmacista che, non effettuando nessuna diagnosi, è autorizzato al consiglio o alla vendita di tali medicinali (art. 3, comma 2, del D.L. vo n. 539/92) che, analogamente agli O.T.C. , qualsiasi persona con un buon grado di esperienza sa adottare per curare banali indisposizioni e alterazioni del normale stato di salute. Essi non possono essere oggetto di pubblicità.

Identificazione

Per poter identificare questa tipologia i medicinali senza obbligo di prescrizione medica, occorre accertarsi che sull’involucro esterno del farmaco sia riportata la seguente indicazione:

-“Medicinali di automedicazione” o “Non soggetto a prescrizione medica”.

Come portarli in detrazione

I medicinali senza obbligo di prescrizione medica possono essere portati in detrazione allegando lo scontrino fiscale sulla ricetta medica o compilando un apposito modulo di autocertificazione. Tale modulo deve riportare: le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza, una dichiarazione di responsabilità ai fini dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nome del medicinale, scontrino, data e firma.

Medicinali da vendersi dietro presentazione di ricetta medica

I medicinali da vendersi dietro presentazione di ricetta medica si dividono in due categorie:

Medicinali industriali.

Preparazioni galeniche.

Medicinali industriali

I medicinali industriali soggetti a “prescrizione medica”, sono sottoposti alle modalità di dispensazione contenute nell’art. 4 del D.Lgs. n. 539/92. Per questi medicinali l’indicazione delle generalità del paziente non costituisce un requisito obbligatorio. Le generalità sono necessarie quando la ricetta è in regime convenzionato SSN, in base all’art 4, comma 3, del D.P.R. n. 371/98, e del D.Lgs. n. 282/99.

Identificazione

I medicinali industriali soggetti a prescrizione medica sono riconoscibili perché riportano sulla confezione vendita la seguente dicitura: “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”.

Ripetibilità

La ripetibilità dei farmaci soggetti all’obbligo di ricetta medica, è consentita, salva diversa indicazione del medico, per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione della ricetta e comunque non più di dieci volte. L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità della ricetta. La ricetta contenente la prescrizione di psicofarmaci (tranquillanti, sonniferi… es. Lorazepam, Tavor, En, Valium per uso orale) è limitata ad una validità di 30 giorni ed è ripetibile per non più di tre volte. Il farmacista , all’atto della spedizione, appone il timbro della farmacia, la data di dispensazione ed il prezzo del farmaco.

Come portarli in detrazione

I medicinali da vendersi dietro presentazione di ricetta medica, possono essere portati in detrazione, allegando lo scontrino fiscale sulla ricetta medica, debitamente dispensata.

Preparazioni galeniche

La ricetta medica ripetibile, per le preparazioni galeniche, va sempre restituita al paziente, la farmacia ne conserverà una copia per sei mesi.

Il medico ha facoltà di stabilire se un preparato galenico può essere spedito con ricetta medica ripetibile o semplice (non ripetibile).

Le norme di dispensazione e detrazione sono identiche ai medicinali da vendersi dietro presentazione di ricetta medica ripetibile.

Medicinali da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta

La normativa che definisce questo tipo di ricetta è racchiusa nei seguenti decreti legislativi: art. 124 del R.D. n. 1265/34 e nella tabella n. 5 della F.U., per i farmaci galenici nell’art. n. 5 del D.Lgs. n. 539/92 per i medicinali industriali. Le ricette non ripetibili sono sempre trattenute dal farmacista.

Identificazione

I medicinali da vendersi dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile presentano nella confezione vendita la dicitura: “da rinnovare volta per volta”.

Validità della ricetta e modalità di dispensazione

La ricetta medica “non ripetibile”, per essere valida deve riportare la data di compilazione, la firma del medico, nome e cognome del paziente o solo le iniziali, in casi “speciali”. La validità della ricetta è di 30 giorni, escluso quello di emissione. Nel caso di prescrizione multiple, è concessa la dispensazione frazionata. Il farmacista può consegnare all’acquirente copia fotostatica della ricetta.

Identificazione

I medicinali industriali da vendersi con ricetta medica da rinnovare volta per volta sono riconoscibili perché recano sulla confezione vendita la dicitura: “da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”.

Come portarli in detrazione

I medicinali da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta possono essere portate in detrazione, applicando lo scontrino fiscale sulla copia fotostatica della ricetta.

Preparazioni galeniche

La ricetta semplice o non ripetibile è caratterizzata dall’indicazione, da parte del medico, del numero delle preparazioni utili al trattamento farmacologico. Nel caso di dispensazioni frazionate, l’acquirente può presentarsi più volte in farmacia fino ad esaurimento del quantitativo prescritto dal medico.

Spese relative all’acquisto o all’affitto di attrezzature sanitarie

Le istruzioni per la compilazione del 730, in relazione alle attrezzature sanitarie fanno un chiaro riferimento agli apparecchi per aerosol e per la misurazione della pressione. È ragionevole pensare che in questa categoria di prodotti possono essere compresi anche: termometri, misuratori di glicemia, inalatori acque termali, aspiratori mucocatarrali, siringhe, idropulsori.

Come portali in detrazione

Le attrezzature sanitarie potrebbero essere portate in detrazione applicando lo scontrino fiscale relativo all’acquisto o all’affitto su un modulo di autocertificazione.

Importo ticket

Il ticket o la partecipazione al costo delle spese dei prodotti farmaceutici possono essere detratti, applicando lo scontrino fiscale sulla copia fotostatica della ricetta spedita in regime convezione S.S.N..

Omeopatici

Definizione di farmaco omeopatico
Farmacopea Ufficiale XI ed.

Le preparazioni omeopatiche sono ottenute da sostanze, prodotti o preparazioni chiamate “materiali di partenza”, in accordo con un procedimento di produzione omeopatico. Una preparazione omeopatica è generalmente indicata con il nome latino del materiale di partenza, seguito dall’indicazione del grado di diluizione.

Identificazione

I medicinali omeopatici sono riconoscibili perché riportano sulla confezione esterna la seguente dicitura: “medicinale omeopatico“. Non tutti i prodotti messi in commercio da ditte produttrici di farmaci omeopatici sono registrati come farmaci omeopatici. Attenzione, i farmaci omeopatici non possono essere riconosciuti attraverso il codice Minisan; infatti contrariamente ai farmaci allopatici gli omeopatici presentano un codice Minisan che non inizia con A0.

Come portarli in detrazione

I medicinali omeopatici possono essere portati in detrazione allegando lo scontrino fiscale sulla ricetta medica o compilando un apposito modulo di autocertificazione. Tale modulo deve riportare: le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza, una dichiarazione di responsabilità ai fini dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nome del medicinale, scontrino, data e firma.

Per saperne di più:

-Legislazione dei farmaci omeopatici in Italia.
-Farmaci omeopatici.

Medicinali veterinari

Le spese veterinarie, invece, possono essere indicate in uno dei righi da “E15” a “E17”, destinati ad accogliere tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione del 19 per cento, diversi da quelli analiticamente riportati negli altri righi della sezione I. In dettaglio, nella prima colonna deve essere indicato il codice attribuito alle spese sanitarie, cioè 25, e nella colonna 2 l’importo della spesa sostenuta.

Codice 25, spese veterinarie:

Nel limite massimo di euro 387,34, le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l’importo di euro 129,11. Quindi, ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un ammontare totale di euro 464,81, sarà calcolata le detrazione del 19 per cento su un importo di euro 258,23.

Moduli  Circolari Modelli

– Modello 730 2004.
– Istruzioni compilazioni 730 2004.
– Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 95 /E del 12 maggio 2000.
– Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate – 1 giugno 1999, n.122.
– Modulo di autocertificazione.

Aggiornamento 01- 01-2008

Scontrino parlante
(art.39, comma 3, legge n. 222 29 novembre 2007)

 “Per certificare la spesa sanitaria relativa all’acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e’ più utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.”

A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la detrazione fiscale della spesa dei medicinali occorre lo “scontrino parlante”, completo del codice fiscale dell’acquirente. Lo scontrino parlante deve riportare il tipo di prodotto acquistato (farmaco, parafarmaco, dietetico, ecc), il nome del medicinale e il numero di confezioni acquistate. Si possono, sicuramente, portare in detrazione i medicinali, i ticket e le attrezzature sanitarie; mentre altri prodotti ( cosmetici, alimenti, integratori, ecc) potrebbero essere detratti se prescritti con ricetta medica.

L’assistito può comunicare al farmacista il codice fiscale da inserire nello “scontrino parlante” con qualsiasi modalità.Chiarimento del Ministero della Salute
Prot. DGPROG/280/P21
Roma, 15 gennaio 2008
 
Articolo 1, comma 28 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007)- Deduzione e detrazione della spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali – Chiarimenti.Roma, 15 gennaio 2008- Alla Federazione Ordini Farmacisti Italiani Via Palestro, 75 00181 ROMA 
– Alla Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Via Emanuele Filiberto, 190 00185 ROMAPervengono a questa Amministrazione richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti necessari ai fini della deduzione e della detrazione della spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali, operabili, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) e dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 – modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 28 della legge finanziaria 2007 – e, nello specifico, in ordine alla necessità di esibizione della tessera sanitaria al momento dell’acquisto del medicinale. Al riguardo, questa Direzione generale, d’intesa con la Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, fa presente quanto segue. Il citato articolo 1, comma 28, ha previsto che, ai fini della deduzione e della detrazione, la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali “deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”. Ai fini che in questa sede interessano, occorre richiamare quanto previsto dallo stesso legislatore all’articolo 1, comma 29 della medesima legge finanziaria 2007. Nel dettare, infatti, il regime applicabile, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2007, la citata disposizione normativa prendeva espressamente in esame l’ipotesi che l’acquirente non fosse il destinatario del farmaco, non ne conoscesse il codice fiscale o non avesse con sé la tessera sanitaria. L’alternatività posta in questa ultima norma consente di affermare che l’esibizione della tessera sanitaria al momento dell’acquisto del medicinale non è da ritenere, in via esclusiva, l’unica modalità prevista anche ai fini della corretta applicazione del precedente comma 28. Pertanto, qualora l’assistito non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto a rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale dell’assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con altra modalità (compresa la dichiarazione verbale).IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Filippo Palumbo) 

Norme per la detrazione degli integratori alimentari, se assunti a scopo curativo
(fonte: rivista “PRIMO PIANO FISCALE”)

L’Agenzia delle Entrate, tramite numero verde (848.800.444), in relazione alla possibilità di portare in detrazione gli integratori alimentari ha dato il seguente chiarimento: “i prodotti integratori alimentari prescritti da un medico specialista a scopo curativo possono essere detratti ai sensi dell’articolo 15 del TUIR”. Tale risposta è stata pubblicata sulla rivista “Fisco oggi” del 29-11-2006, e resa nota da Federfarma con Circolare UTP LC/1276/F7/PE del 24 gennaio 2007. Successivamente un contribuente presentava alla Direzione Regionale delle Entrate della regione Emilia Romagna il seguente interpello:
– l’acquisto di integratori alimentari, una volta accertata la finalità medico-sanitaria curativa o preventiva, debba essere considerata una “spesa medica”, come tale detraibile.
– la prova della finalità curativa/preventiva è costituita dalla prescrizione del medico, competente in relazione alla singola patologia. Pertanto, per le finalità mediche connesse a problematiche di medicina generale, costituiscono spese mediche anche quelle per l’acquisto degli integratori prescritti dal medico di base.
– in analogia con quanto previsto per l’acquisto di medicinali, la documentazione della spesa sostenuta sarà costituita dallo scontrino parlante (o fattura) indicante natura, quantità e qualità dell’integratore acquistato (salve le semplificazioni concesse dall’Agenzia per il periodo 1 luglio 2007 – 31 dicembre 2007).
A tale interpello la Direzione Regionale delle Entrate per l’Emilia Romagna dava parere positivo (risposta Prot. 909-55477/2008 dell’ 8 ottobre 2007).


È auspicabile che il Ministero delle Finanze dia una risposta ufficiale sul tema della detraibilità degli integratori alimentari e non ci si accontenti di chiarimenti di uffici regionali dell’Agenzia delle Entrate
.

Aggiornamento 06- 08-2008

Gli integratori alimentari non possono essere portati in detrazione anche se prescritti con ricetta medica

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 256/E del 20 giugno 2008, stabilisce in maniera definitiva che gli integratori alimentari, anche se prescritti con ricetta medica, non possono essere portati in detrazione.PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La disciplina degli integratori alimentari è stata armonizzata a livello comunitario dalla direttiva 2002/46/CE del 10 giugno 2002, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169. Il decreto n. 169 del 2004 sopra citato trova applicazione per gli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali (art. 1, comma 1). In particolare, il decreto in discussione stabilisce che:

? per integratori alimentari si intendono i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate (art. 2, comma 1);

? l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non attribuiscono agli integratori alimentari proprietà terapeutiche né capacità di prevenzione o cura delle malattie umane né fanno altrimenti riferimento a simili proprietà. Nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli integratori alimentari non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti (art. 6, commi 2 e 3).

Gli integratori alimentari, la cui commercializzazione è subordinata ad una procedura di notifica, che si concretizza nella trasmissione al Ministero della Salute (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) del modello di etichetta impiegato per la commercializzazione, vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare. Ciò considerato, la scrivente ritiene che l’istante, anche nell’ipotesi in cui provveda all’acquisto di integratori alimentari dietro prescrizione medica, non possa essere ammesso a beneficiare della detrazione d’imposta del 19 per cento, di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, riconosciuta esclusivamente per spese mediche e di assistenza specifica (diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b)), per spese chirurgiche, per l’acquisto di medicinali, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. 
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Aggiornamento 20-12-2009

Codice AIC in luogo dell’indicazione del nome del farmaco sugli scontrini fiscali

L’Agenzia delle entrate ha recepito le indicazioni del Garante della privacy affinché, ai fini della detraibilità degli scontrini fiscali, sia riportato il codice AIC dei farmaci in luogo della denominazione commerciale in chiaro degli stessi. Le farmacie dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite entro e non oltre il 1° gennaio 2010, tuttavia fino al 31-12-2009 saranno ritenuti validi, ai fini della deduzione/detrazione, gli scontrini recanti l’indicazione del nome del farmaco in luogo del codice AIC.

Deducibilità di alcune tipologie di prodotti parafarmaceutici

 A margine della norma sul codice AIC, sopra riportato, l’Agenzia delle entrate precisa che alcune tipologie di prodotti farmaceutici possono essere detratte con ricetta medica:

  • dietetici per una alimentazione particolare (“nota dell’autore”:alimenti senza glutine per celiaci, alimenti aproteici per nefropatici, ecc..) esclusi gli integratori alimentari.
  • carrozzelle per disabili.
  • occhiali premontati
  • apparecchi aerosol, misuratori pressione etc.

 Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali cartacee.