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LA RICETTA SSN
Il Decreto 18.5.2004 (GU n 251 del 25.10.2004
– S.O. n. 159) ha definito le caratteristiche del nuovo modello di ricetta
medica a lettura ottica destinato ad essere utilizzato per "... le
prescrizioni di prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, del Ministero della Salute e delle istituzioni estere
in base alle norme comunitarie o accordi internazionali, presso strutture
a gestione diretta o accreditate,
I nuovi ricettari sono inoltre utilizzati :
a) per le prescrizioni ai cittadini italiani o stranieri, residenti o in
temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni
estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di
sicurezza sociale.
b) per le prestazioni rilasciate a personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile.
c) per le prestazioni rilasciate a cittadini stranieri in temporanea
presenza in Italia (STP}.
Non rientrano nel Decreto 18 maggio 2004 i ricettari utilizzati per la
prescrizione di stupe!acenti sia il modello ministeriale (per 8 giorni di
terapia} sia il modello ex legge n. 12/2001 "Norme per agevolare l'impiego
dei farmaci analgesici oppiacei" che consente la prescrizione per 30
giorni di terapia.
Si riportano di seguito ampi stralci della circolare n. 23/2004 della
Regione Emilia Romagna che fornisce indicazioni operative per la
compilazione dei nuovi modelli di ricetta medica a lettura ottica previsti
dall'art. 50 della Legge 326/03:
A) Norme di carattere generale rivolte ai prescrittori
II nuovo modello di ricetta è unico per tutta la regione; il codice a
barre in alto a destra, identifica la regione, l'anno e il progressivo
della ricetta. La Regione viene indicata per esteso già nel modello ed
esiste una numerazione progressiva di ricetta unica all'interno di ogni
singola regione.
L'assegnazione del ricettario al medico prescrittore rileva tutte le
caratteristiche di appartenenza dell'Azienda sanitaria di erogazione della
prescrizione. E' pertanto necessaria una attribuzione univoca del
ricettario ad un unico prescrittore che ne è completamente responsabile.
l medici che operano in situazioni professionali diverse (es. Medico di
medicina generale e continuità assistenziale) devono utilizzare ricettari
distinti a seconda della situazione assistenziale in cui si trovano ad
operare .
Dal momento che i dati di prescrizione verranno inviati direttamente dalle
farmacie che dispensano i medicinali e dalle strutture di erogazione delle
prestazioni sanitarie (per il tramite della regione) al Ministero
dell'Economia e delle Finanze è importante la massima cura nella
conservazione e nell'uso del ricettario allo scopo di evitare lacerazioni.
abrasioni e macchie che possano risultare di pregiudizio alle operazioni
di lettura ottica.
Si raccomanda di utilizzare per i timbri inchiostri neri e non oleosi e
per la compilazione manuale penne stilografiche o a sfera ad inchiostro
nero.
Si raccomanda inoltre, qualora non ci si avvalga di stampanti ed
apparecchiature informatiche, la massima chiarezza nella trascrizione
manuale di caratteri numerici o alfabetici;
Nel caso in cui ci si avvalga di stampanti è necessario controllare
l'intensità dell'inchiostro per permetterne la rilevazione da parte dei
lettori ottici;
Deve essere posta la massima cura nella compilazione manuale di caratteri
numerici o alfabetici, all'interno delle opportune caselle; pertanto
occorre:
- Scrivere con la massima chiarezza e semplicità evitando ornati e
grafismi.
- Riportare un solo carattere per casella
- Non uscire dai bordi colorati delle caselle
- Non legare i caratteri tra loro.
- Evitare cancellature o correzioni dei caratteri già scritti.
- Evitare puntini, lineette, virgole o barrature tra i caratteri
- Non barrare o annullare le caselle inutilizzate tranne i campi previsti:
ricetta non esente o casella note CUF/AIFA che vanno barrati
in tutti i casi in cui non sono utilizzate
- Nel caso in cui il medico non esprima priorità della prestazione occorre
annullare l'intera casella
- La biffatura (barratura) va effettuata apponendo un segno evidente (come
una X) all'interno del cerchio contenuto nella casella o annerendo il
cerchio.
- Non compilare le caselle per i codici delle prestazioni specialistiche
in quanto i campi non sono sufficienti a contenere alcuni codici riportati
nel Nomenclatore regionale.
L'indicazione in chiaro del cognome e del nome
dell'assistito, ovvero delle iniziali nonché del domicilio dello stesso
nei casi previsti dalla legge, costituisce un adempimento necessario per
la validità dell'atto prescrittivo. anche in presenza dell'indicazione del
codice fiscale.
Il codice dell'assistito deve essere sempre indicato dal
medico prescrittore nelle sedici caselle contigue predisposte per la
lettura ottica, destinate alla indicazione del codice fiscale
dell'assistito SSN e del personale navigante iscritto al SASN (o nel caso
degli stranieri temporaneamente presenti sul territorio del codice STP
assegnato dalla ASL di competenza territoriale); in attesa della piena
operatività delle procedure informatizzate di stampa del codice a barre
relativo al codice fiscale dell'assistito da parte dei medici prescrittori,
prevista dall'articolo 3 del decreto, è infatti consentito ai predetti
medici di riportare in "chiaro" il codice fiscale dell'assistito.
In caso di mancata indicazione del codice nell'area a ciò destinata
l'erogazione della prestazione non può avvenire a carico del SSN e quindi
il costo della prestazione dovrà essere pagato per intero. Solo nel caso
di soggetto assicurato da istituzioni estere l'elemento non deve essere
compilato e i dati assicurativi dell'assistito dovranno essere riportati
sul verso della ricetta.
Area Esenzione: Il prescrittore deve barrare la casella
contrassegnata dalla lettera "N" in caso di assenza di esenzione per
patologia, mentre nel caso in cui l'assistito abbia diritto all'esenzione
il medico riporterà il codice corrispondente alla tipologia di esenzione
riconosciuta; la compilazione dell'area esenzione per reddito deve essere
effettuata da parte del soggetto erogatore, mediante la marcatura della
casella contrassegnata dalla lettera "R", l'assistito autocertificherà
tale posizione reddituale con I' apposizione della firma autografa nello
spazio contiguo, integrando le informazioni necessarie ad accertare lo
stato di esenzione per reddito attraverso una più dettagliata modulistica
aziendale.
Di fondamentale importanza è, da parte del prescrittore, compilare i campi
"SIGLA PROVINCIA" e "CODICE ASL" (se individuabile) nel caso in cui la
prescrizione venga rilasciata a cittadini non residenti nella Azienda
sanitaria di erogazione della prestazione per permettere l'assegnazione
del rimborso della prescrizione stessa.
Area tipoloqia di prescrizione; il prescrittore potrà
biffare:
- la casella con la lettera "S", se la prescrizione contenuta nella
ricetta deriva da uno specifico suggerimento specialistico, da una
proposta di follow-up, o da indicazioni rilasciate da una struttura di
ricovero;
- la casella con la lettera "H", se la ricetta contiene la proposta di
ricovero presso una struttura ospedaliera;
- la casella con nessuna lettera, da utilizzare, nel caso di prescrizioni
che non rientrano nelle due tipologie precedenti.
Area timbro e firma del medico: area a riempimento
obbligatorio riservata alla apposizione del timbro e della firma autografa
del medico.
La compilazione del campo "NUMERO CONFEZIONI/PRESTAZIONI" è obbligatoria;
si sottolinea a tal proposito che è richiesta la compilazione con
allineamento a sinistra (es. |2 |__|__|)
Il campo "TIPO RICETTA" non va compilato per assistititi SSN residenti. Va
compilato nel caso di:
- assistiti SASN italiani
- -codice NA per visita ambulatoriale, ND per visita domiciliare;
assistiti SASN stranieri
codice NE per soggetti assistiti da istituzioni estere europee, N X per
soggetti assistiti da istituzioni estere extra europee;
assistiti STP -codice ST;
soggetti assicurati da istituzioni estere
codice UE istituzioni europee, EE istituzioni extra europee.
La data di prescrizione deve essere sempre indicata
trascrivendo nella apposita area i caratteri numerici identificativi di
giorno (due caselle), mese (due caselle) e anno (due caselle). Tutte le
caselle devono essere riempite, di conseguenza per l'indicazione dei
giorni da 1 a 9 e dei mesi da gennaio a settembre il numero corrispondente
dovrà essere preceduto dal valore "0". Nel caso in cui vengano utilizzati
timbri datari essi dovranno riportare solo caratteri numerici (formato OCR).
La ricetta contenente prescrizioni farmaceutiche, ha validità 30 giorni
dalla data di prescrizione escluso il giorno stesso dell'emissione.
B) Norme a carattere generale rivolte ai farmacisti ed alle strutture
eroganti
I bollini autoadesivi delle confezioni delle specialità medicinali e dei
prodotti galenici o di assistenza integrativa dispensati debbono essere
applicati dalla farmacia avendo cura di rispettare i margini dei riquadri
a ciò destinati evitando la sovrapposizione e il capovolgimento dei
bollini o fustelle stesse che ostacolerebbero la lettura ottica dei
codici.
Non è consentito l'uso di punti metallici, ma solo di nastro adesivo
trasparente tale da non pregiudicare la lettura da parte di sistemi
ottici.
Sul verso della ricetta è previsto lo spazio da utilizzare per le
annotazioni del farmacista in caso di sostituzione del farmaco, ai sensi
dell'art. 6 DPR 371/98, la firma non va apposta nel caso di sostituzioni
relative a farmaci generici.
area "data spedizione/timbro struttura erogante":
La data di erogazione deve essere indicata trascrivendo nella apposita
area i caratteri numerici identificativi di giorno (due caselle), di mese
(due caselle) e anno (due caselle). Tutte le caselle devono essere
riempite, di conseguenza, per l'indicazione dei giorni da 1 a 9 e dei mesi
da gennaio a settembre, il numero corrispondente dovrà essere preceduto
dal valore "0". Nel caso in cui vengano utilizzati timbri datari essi
dovranno riportare solo caratteri numerici (formato OCR). Dovrà essere
posta particolare attenzione a non sovrapporre il timbro della struttura
erogante sulle caselle utilizzate per l'indicazione della data di
spedizione-
Il numero progressivo della ricetta deve essere obbligatoriamente
apposto dal farmacista secondo le vigenti disposizioni utilizzando lo
spazio a ciò destinato. Possono essere utilizzati appositi timbri o
sistemi automatizzati.
Il rilascio di autorizzazioni e I'apposizione di annotazioni da
parte del farmacista devono essere effettuate nell'apposito spazio
collocato sul verso della ricetta
L'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa (ticket) e gli
importi relativi ai galenici, o altro, devono essere trascritti nelle
apposite zone con allineamento a destra, facendo attenzione all'importo
decimale con l'aggiunta dello zero a sinistra in caso di valori
centesimali inferiori a 10.
Es. |__|__|__| 7, | 0| 5|
Si raccomanda la collaborazione dei farmacisti nei confronti dei cittadini
per quanto concerne I'apposizione del codice fiscale che diviene la chiave
di lettura a livello ministeriale per le verifiche di tipo contabile.
[08.08.2006]
da
www.fcr.re.it Farmacie
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