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LA RICETTA PER USO UMANO
Per ricetta s'intende l'autorizzazione,
data in forma scritta al farmacista, perché questi possa consegnare uno o
più medicinali al paziente che ne necessita. Una definizione ufficiale di
"prescrizione medica" è data dal D.Lgs 24.04.2006 n. 219 (G.U. n. 142 del
21.6.2006 s.o. N. 153 – "Codice Comunitario dei medicinali per uso umano -
D.Lgs 219/2006", in vigore dal 6 luglio 2006. L' art. 1 recita
infatti: ogni ricetta medica rilasciata da un professionista
autorizzato a prescrivere medicinali. La ricetta ripetibile può essere
redatta su un qualsiasi foglio di carta, ma la ricetta non ripetibile deve
obbligatoriamente riportare a stampa o mediante un timbro la chiara
identificazione del medico prescrittore e dell'(eventuale) struttura da
cui questi dipende. (art. 89, D.Lgs 219/2006). Le ricette speciali
contenenti stupefacenti appartenenti alla Tabella II sezione A e le
ricette rilasciate in regime di assistenza SSN devono essere redatte sugli
appositi moduli fissati dalla specifica normativa.
Per "medicinale," si deve intendere in base all'art. 1 del D.Lgs 219/2006:
1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente
proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata
sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere
o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica,
immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.
La ricetta deve obbligatoriamente contenere data e firma del medico.
La data non può ovviamente essere posteriore a quella di
presentazione della ricetta in farmacia. La firma, soprattutto
nelle ricette contenenti stupefacenti, dovrebbe sempre essere leggibile.
Se la ricetta è redatta tramite computer ovvero è redatta con calligrafia
diversa in diverse parti, ciò che le conferisce valore di "prescrizione" è
la firma in originale del medico. Il farmacista deve rifiutare la
spedizione della ricetta se non è certo della firma del medico.
In caso di presentazione di una ricetta medica riportante una prescrizione
scritta a macchina (computer) e una scritta a mano, non è previsto da
nessuna norma che il medico apponga una controfirma per la prescrizione
scritta a mano.
Solo in caso di motivato sospetto di aggiunta abusiva di una prescrizione
il farmacista potrà chiedere conferma al medico. Diversamente la firma
apposta sulla ricetta convalida in toto la prescrizione, fatte salve le
controfirme richieste per le "note" SSN.
Il medico può anche indicare nella ricetta il
nome del principio attivo, lasciando al farmacista la scelta della
specialità medicinale corrispondente o del relativo medicinale generico.
Qualora esistano in commercio specialità aventi diverso dosaggio, sia
unitario che complessivo della confezione, la prescrizione deve essere
completa di questi elementi ovvero della posologia e della durata della
terapia, al fine di consentire al farmacista la precisa scelta del
prodotto. (FARMA 7 n. 43/2001).
Tuttavia, non esiste una norma che imponga la consegna della confezione
contenente il minor numero di unità posologiche nel caso in cui il medico
abbia indicato solo la forma farmaceutica e il dosaggio ma non il numero
di unità prescritte, anche se questo è il comportamento più diffuso. Il
farmacista dovrà in questi casi decidere l'atteggiamento più corretto da
tenere in relazione alle diverse circostanze (tipo di medicinale
prescritto, tipologia del cliente/paziente), contattando il medico quando
possibile se ritiene necessario acquisire indicazioni precise.
Il nome e cognome del paziente possono
non essere presenti nelle ricette ripetibili, ma sono obbligatori nelle
ricette non ripetibili, per le ricette speciali (stupefacenti appartenenti
alla Tabella II sezione A) e per le ricette contenenti veleni. Possono
essere sostituiti da codici alfanumerici in casi particolari.
Con l'entrata in vigore della L. 49/2006, che ha modificato il DPR 309/90,
non è più necessario indicare il domicilio del paziente, nemmeno
sulle ricette di stupefacenti e, deve essere obbligatoriamente indicato
dal medico nelle ricette di stupefacenti di I-II e III tabella del DPR
309/90.
I laureati in Odontoiatria e Protesi
Dentaria possono prescrivere soltanto medicamenti necessari
all'esercizio della loro professione, in altre parole quelli indicati per
la terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti,
della bocca, della mascella e dei relativi tessuti, nonché alla
prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica.
La ricetta è valida su tutto il territorio
nazionale (per le ricette del SSN vedi avanti).
La ricetta in fotocopia è valida solo
se riporta la firma in originale. La ricetta trasmessa via fax non
è regolare (o meglio, non lo è sicuramente la ricetta non ripetibile,
perché non è possibile realizzare il "ritiro" dell'originale da parte del
farmacista).
Il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o un altro medicinale
prodotto industrialmente, si deve attenere alle indicazioni terapeutiche,
alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'Autorizzazione
all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Sanità. In
singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa
informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso,
impiegare un medicinale prodotto industrialmente per una indicazione o una
via o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da
quella autorizzata, qualora il medico stesso ritenga in base a dati
documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con
medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o
quella via o modalità di somministrazione e purché tale impiego sia noto e
conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in
campo internazionale. In questi casi il medico trascrive sulla ricetta,
senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o
alfanumerico di collegamento a dati di archivio in proprio possesso che
consenta, anche in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di
risalire all'identità del paziente trattato. Non è previsto che il medico
apponga sulla ricetta alcuna dichiarazione relativa all'ottenimento del
consenso del paziente. In nessun caso il ricorso a questa facoltà può
costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei
medicinali a carico del SSN, al di fuori dell'potesi disciplinata
dall'art.1, comma 4, del DL 21.10.1996, n. 536 (convertito
dalla
L: 23.12.1996, n. 648).
L'annotazione del nome di chi ritira il
farmaco e degli estremi di un documento di identificazione sono
indispensabili per le ricette speciali prescriventi stupefacenti di
Tabella I-II e III, nonché per le ricette contenenti veleni.
(N.B.: Secondo il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per documento di
riconoscimento si intende ogni documento munito di fotografia del
titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da
una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente
l'identificazione personale del titolare. Per documento di identità
si intende la carta d'identità ed ogni altro documento munito di
fotografia del titolare rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato
italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare
l'identità personale del suo titolare. Sono equipollenti alla carta di
identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché
munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da una amministrazione dello Stato).
La consegna di stupefacenti o prodotti
contenenti veleni deve essere effettuata a persone di età maggiore,
rispettivamente, a 18 e 16 anni.
[ultimo aggiornamento
29.06.2006]
da
www.fcr.re.it Farmacie
Comunali Riunite
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