Congedi per malattia del bambino

Nel caso di malattia del bambino/a i genitori hanno diritto ad assentarsi alternativamente: 

fino a 3 anni senza limiti temporali; 

dai 3 agli 8 anni: 5 giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore per ogni bambini/a. 

Art. 47 D.Lgs. 151/2001 

La malattia del bambino/a, documentata con apposito certificato medico rilasciato da specialista del SSN o da medico convenzionato (non più da un medico di fiducia del genitore, come in precedenza), se intervenuta nei primi 3 anni di vita, consente ai genitori, ovviamente in alternativa, di astenersi dal lavoro senza alcun limite.  

Per le malattie che si verifichino dal 3° all’8° anno, ai genitori, sempre alternativamente, è permesso di astenersi dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi l’anno per ciascun genitore e per ogni figlio.  

Le assenze per malattia del figlio non sono retribuite.  

In molte aziende la contrattazione aziendale prevede, per la malattia del figlio, delle norme di miglior favore. 

Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore, il bambino/a ammalato non può essere sottoposto a visita fiscale né il genitore che lo accudisce deve rispettare le fasce orarie di reperibilità. 

II ricovero ospedaliero del figlio interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie di cui sia eventualmente in fruizione il genitore stesso. Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche se l’altro genitore non ne ha il diritto. 

E’ importante sottolineare che i genitori possono usufruire di questo tipo di congedo solo alternativamente; non è ammessa, infatti, in nessun caso la fruizione contemporanea per lo stesso figlio. 

Il genitore che si astiene dal lavoro dovrà rilasciare una dichiarazione attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. 

Domande e risposte 

Può il padre fruire del congedo per malattia del figlio durante il congedo parentale della madre? 

La disciplina legislativa chiede che il padre e la madre non siano assenti dal lavoro per lo stesso motivo di cura della malattia del figlio. Quindi, il padre lavoratore può chiedere il congedo per la cura della malattia del figlio durante il congedo parentale della madre.  

Avendo due bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, si intendono 5 giorni di congedo lavorativo annuale per bambino/a o complessive? 

I cinque giorni annui spettano a ciascun genitore per ciascuna/o fìglia/o. 

Se due gemelli si ammalano contemporaneamente? 

Se a coppia è composta da lavoratori dipendenti, entrambi possono chiedere il congedo, dichiarando il diverso motivo (la malattia dell’una/o e la malattia dell’altra/o) dell’assenza. 

Il congedo per malattia dei figli è coperto economicamente? 

No, la disciplina legislativa non prevede copertura economica, ma solo previdenziale. 

Il congedo per malattia del figlio con meno di 3 anni ha limiti di tempo?  

La malattia deve essere in fase acuta? Deve essere grave? 

No. La malattia non deve essere nella fase acuta, né essere grave. Non ci sono limiti di durata fino a 3 anni. 

I 5 giorni all’anno si devono intendere per anno solare o per anno di vita? 

Si riferiscono all’anno di vita del bambino/a. 


Il congedo parentale

Il congedo parentale (ex facoltativa) spetta per ogni bambino/a, ad entrambi i genitori, anche congiuntamente: 

fino al compimento di 8 anni di età del bambino 

per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi (elevabili a 11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo) 

CASI POSSIBILI DI CONGEDO (IN MESI) 

MadrePadreMadrePadreTotale
DipendenteDipendente6711
CasalingaDipendente077
AutonomaDipendente3710
DipendenteAutonomo606

NB. Preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’astensione 

Cos’è il congedo parentale 

Per congedo parentale si intende la possibilità da parte di entrambi i genitori naturali di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi 8 anni di vita del bambino. 

Nel caso di parto plurimo il T.U. prevede il diritto al congedo parentale per ogni bambino. 

Un’innovazione importante è data dalla possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori: inoltre il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di maternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l’allattamento.

Hanno diritto al congedo parentale i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (esclusi quelli a domicilio o gli addetti ai servizi domestici) titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto e le lavoratrici madri autonome per tre mesi. 

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto in quanto non occupato o perchè appartenente ad una categoria diversa dai quella dei lavoratori subordinati. 

Durata massima del congedo parentale 

I congedi parentali non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi. 

Alla madre compete, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi. 

Al padre compete un periodo facoltativo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi elevabile a 7 se questi fruisce del congedo parentale per almeno 3 mesi. 

Se il padre fruisce del congedo parentale (continuativo o frazionato) per almeno 3 mesi il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a 11 mesi; la madre non può comunque usufruire dell’assenza facoltativa per più di 6 mesi e il padre può astenersi facoltativamente dal lavoro per 7 mesi a patto che la madre si astenga per soli 4 mesi. Il limite complessivo non può comunque superare 11 mesi. 

Le lavoratrici autonome hanno il diritto a fruire del congedo parentale per un massimo di tre mesi entro l’anno di vita del bambino 

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata (Legge n. 104/1992 art. 4, comma 1), hanno il diritto al prolungamento fino a tre anni dal congedo parentale, o in alternativa, ad un permesso giornaliero di due ore retributive, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. 

La frazionabilità del periodo di congedo parentale avviene, con il dovuto preavviso, per libera scelta del lavoratore/trice, ma tra un periodo di congedo e l’altro, anche di un solo giorno, ci deve essere effettiva ripresa dell’attività lavorativa.

Malattia durante il congedo parentale 

L’insorgere di malattie durante il periodo di congedo parentale interrompe il periodo stesso con conseguente slittamento della scadenza e fa maturare il trattamento economico relativo alle assenze per malattia. 

E’ evidente che in tal caso occorrerà inviare all’azienda il relativo certificato medico e comunicare esplicitamente la volontà di sospendere il congedo per la durata  del periodo di malattia ed eventualmente spostarne l’utilizzo. 

Adempimenti 

Ai fini dell’esercizio del diritto al congedo parentale, i genitori lavoratori devono preavvisare, salvo casi di oggettiva impossibilità, il datore di lavoro secondo le modalità previste dai rispettivi contratti collettivi e, comunque, con un periodo di preavviso non inferiore ai quindici giorni. 

Il genitore richiedente deve allegare alla domanda: 

Certificato di nascita (o dichiarazione sostitutiva) da cui risulti la paternità o la maternità (i genitori adottivi o affidatari sono tenuti a presentare il certificato di stato di famiglia che includa il nome del bambino ed il provvedimento di affidamento o adozione); 

Dichiarazione non autenticata di responsabilità dell’altro genitore da cui risulti il periodo di congedo eventualmente fruito per lo stesso figlio; nella dichiarazione occorre indicare il proprio datore di lavoro o la condizione di non avente diritto al congedo; 

Analoga dichiarazione non autenticata di responsabilità del genitore richiedente relativa ai periodi di astensione eventualmente già fruiti per lo stesso figlio; 

Impegno di entrambi i genitori a comunicare le variazioni successive.