Alcool Denaturato

L’alcool denaturato, è un alcool destinato alla vendita per essere utilizzato in esenzione d’accisa. L’alcool denaturato è reso inadatto per uso alimentare e farmaceutico industriale mediante l’aggiunta di sostanze denaturanti. I denaturanti sono sostanze che vengono aggiunte generalmente ai prodotti cosmetici contenenti alcool etilico per renderli di gusto sgradevole. Le principali Leggi che regolano la produzione e vendita dell’alcool denaturato sono: n. 524 del 26-09-1995 art. 27 comma 3, n. 524 del 9-7-1966 modificato con il Regolamento CE n.2205/2004 pubblicato sulla G.U. Europea 374/42 del 22-12-2004. Gli alcoli denaturati sono designati con denominazione INCI “ Alcohol Denat.” . L’Alcohol Denat. è alcool etilico denaturato con uno o più agenti denaturati conformemente alla legislazione nazionale in vigore in ciascuno Stato dell’Unione Europea.

Caratteristiche e composizione del denaturante generale dell’alcool etilico
(da Circolare n.19/D Agenzia delle Dogane, 9 maggio 2005)

Il regolamento, relativo all’Italia; n.3199/93 CE del 22/11/1992, modificato dal regolamento 2546/95 del 30/10/1995, e dal regolamento n. 2559/98 del 17/11/1998, prevede quanto segue: l’alcool etilico da sottoporre alla denaturazione deve possedere un tenore effettivo di alcool etilico non inferiore a 83% in volume ed un titolo misurato all’alcolometro CE, non inferiore a 90% in volume.

Composizione denaturante generale dell’alcool etilico:

per ettolitro aggiungere:

a-Tiofene: 125 grammi.

b-Denatonium benzoato: 0,8 grammi.

c-Soluzione al 25% p/p di C.I. Reactive Red 24 (colorante rosso): 3 grammi.

d-Metilchetone 2 litri.

Al fine di garantire la completa solubilizzazione di tutti i componenti, la miscela denaturante deve essere preparata in alcole etilico di gradazione inferiore a 96% in volume misurato all’alcolometro CE. La funzione vera e propria del denaturante è svolto dalle sostanze indicate ai punti a, b e c. Infatti il Tiofene ed il Denatunium benzoato alterano le caratteristiche organolettiche del prodotto rendendone impossibile l’ingestione, mentre il metilchetone, avendo un punto di ebollizione (79,6°C) prossimo a quello dell’alcool etilico (78,9°C) risulta di difficile eliminazione se con tecniche antieconomiche e questo agevola i controlli da parte dell’amministrazione finanziaria volta ad individuare eventuali usi distorti. Il C.I. Reactive Red 24 ha la funzione di conferire al prodotto la caratteristica colorazione rosa.

Tenore alcolico: si definisce “tenore effettivo di alcole etilico” il numero di parti in volume di alcole etilico puro, ad una temperatura di 20°C, contenute in 100 parti in volume di una miscela idroalcolica considerata a quella temperatura. Tale determinazione deve essere effettuata con metodo analitico. Il “titolo misurato all’alcolometro” esprime, invece, il titolo alcolometrico volumico di una miscela di acqua-alcole ossia il rapporto tra il volume di alcole anidro totale ed il volume della miscela alla temperatura di 20°C. Tale determinazione viene effettuata con l’alcolometro tramite misura della densità della soluzione. Pertanto, oltre all’alcole etilico, sono compresi i suoi omologhi e le sostanze volatili eventualmenti presenti che influenzano il valore della densità misurata. Considerato l’uso a cui è destinato l’alcole etilico denaturato con denaturante generale, l’attuale Regolamento fissa a 83% il tenore alcolico effettivo, mantenendo il titolo alcolometrico misurato all’alcolometro, non inferiore a 90% in volume. Tale limite rappresenta un requisito di purezza per l’alcole denaturato, di cui all’art. 27 del D.L. 504/1995 (T.U. Accise). Le quantità di denaturanti da aggiungere vanno riferite, quindi, ad ettolitro di alcole anidro e non di alcole etilico anidro come da regolamento CE 2559/98, nel quale si richiedeva che la gradazione minima di 90% fosse rappresentata esclusivamente dall’alcole etico effettivo.

Funzione del denaturante: nella nuova formulazione non è cambiata la composizione dei denaturanti ma il diverso ruolo svolto da essi. Infatti, la vera funzione di denaturazione è svolta dalla presenza di Tiofene, del Bitrex e del Metilchetone e non dal colorante che, riveste un ruolo di identificazione commerciale del prodotto ed un avvertimento per l’utente al fine di evitarne l’ingestione.

Composizione dell’alcool etilico denaturato destinato alla fabbricazione delle profumerie e dei prodotti cosmetici

L’alcole etilico destinato alla fabbricazione delle profumerie e dei prodotti cosmetici di cui all’art. 1 della Legge 11 ottobre 1986, n. 713 deve essere denaturato mediante l’aggiunta, ad ogni ettolitro di alcole, delle seguenti sostanze:

a-Denatonium benzoato: grammi 0,8; alcool ter-butilico(TBA): grammi 78,8.

b-Dietil ftalato: grammi 500; alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

c-Alcool isopropilico: grammi 5000; alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

d-Muschio naturale o sintetico: grammi 39,5; alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

e-Timolo: grammi 500.

Le formulazioni di cui alle lettere a e b devono essere utilizzate per la preparazione delle profumerie alcoliche, quelle della lettera per i prodotti liquidi e trasparenti ed in particolare per le lacche ed i prodotti per capelli, quella della lettera d per deodoranti creme ed altri prodotti per la pelle e quella della lettera eper prodotti per l’igiene dei denti e della bocca. Previa autorizzazione dall’amministrazione finanziaria, le suddette formulazioni possono essere utilizzate per correlazioni diverse da quelle specificate; analogamente, può essere autorizzata la denaturazione con altre sostanze ammesse negli Stati membri dell’Unione europea.

Composizione dell’alcool etilico destinato alla fabbricazione dei detersivi, lucidi, deodoranti e insetticidi

L’alcole etilico destinato alla fabbricazione dei detersivi liquidi, in pasta per bucato, per stoviglie e per superfici dure (NC 24020000), dei lucidi per scarpe liquidi in confezione autoluicidante (NC 34050000), dei deodoranti ambientali in forma liquida, aerosol e spray (NC 33070000), degli insetticidi in forma liquida, aerosol e spray (NC38080000) deve essere denaturato mediante l’aggiunta, per ettolitro anidro di alcole, delle sottoindicate sostanze:

a-Isopropanolo: grammi 4.000.

b-Metilchetone: grammi 500.

c-Bitrex: grammi 2.

Su motivata richiesta dei fabbricanti di cui al comma 4 l’amministrazione finanziaria può consentire che la denaturazione sia effettuata con altre formulazioni. Per i prodotti dei commi 2 e 4, legge 524/96) le dizioni “alcole denaturato” e simili possono risultare solo tra i componenti.

Uso di alcole etilico nei prodotti per la casa

La circolare N. 168 del 12 ottobre 2001 stabilisce che i prodotti detergenti a base di alcole etilico per uso domestico, devono essere denaturate con sostanze stabilite dall’art. 2, comma 4, legge 524/96, pertanto non devono contenere coloranti. La presenza di coloranti rosso o simili, nei prodotti in questione, potrebbero trarre in inganno il consumatore, con il conseguente rischio di confusione tra alcole denaturato con denaturante generale dello Stato e detergenti per la casa. La confusione appare più evidente quando nella designazione del prodotto si fa riferimento all’alcole con caratteri grandi e questo risulterebbe contenuto in quantità minime. Pertanto i prodotti che contengono alcool etilico in misura inferiore al 90% non possono portare in rilievo l’indicazione dall’alcool stesso ne possono essere colorati con coloranti rosa o assimilabili alla colorazione dell’alcool denaturato con denaturante generale dello stato.

Quanti tipi di alcole etilico denaturato possono essere commercializzati?La legge 524/96 all’art. 1 descrive la composizione dell’alcool etilico con denaturante generale, all’art 2 della stessa legge autorizza l’uso di altri 5 tipi di alcole denaturato, mentre il comma 4 descrive la composizione dell’alcool denaturato per detersivi, si é già a quota 7. L’art 2 prevede, infine, che “previa autorizzazione dell’amministrazione finanziaria, le suddette formulazioni possono essere utilizzate per correlazioni diverse da quelle specificate” e che “può essere autorizzata la denaturazione con altre sostanze ammesse negli Stati membri dell’Unione europea”. Dunque, previa autorizzazione, gli alcoli denaturati potrebbero essere decine e decine. Potrà mai essere possibile sapere la composizione dei denaturanti utilizzati nelle profumerie e nei cosmetici dalla semplice lettura della composizione del prodotto?Denaturante utilizzato per prodotti per l’igiene dei denti e della bocca (dentifrici, collutori, paste gengivali, ecc….).L’art 2 della 524/96 consente l’uso del denaturante di cui alla lettera e (Timolo: grammi 500) nei prodotti per l’igiene dei denti e della bocca. Il Timolo è classificato, dalla F.U. (Farmacopea Ufficiale) XI ed., tra le sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave, tabella n.3 (chiamata comunemente tabella dei veleni). 
La scheda di sicurezza MERCK relativa al Timolo, in accordo con la Direttiva 2001/58/CE e 1999/45/CE, riporta le seguenti indicazioni: ”Nocivo per l’ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico”; tra le indicazioni tossicologiche sono riportate ulteriori informazioni: ”Dopo inalazione della polvere: irritazione delle mucose, tosse, dispnea. Dopo contatto con la pelle: ustioni. Dopo il contatto con gli occhi: ustioni. Dopo ingestione: irritazioni delle mucose della bocca, della faringe, dell’esofago e della zona gastrointestinale. Effetti sistemici: disturbi al SNC disturbi cardiovascolari. Effetto tossico su: reni, fegato. Effetto potenziato da: alcool etilico. 

Alcool denaturato e farmacia

Norme sulle quantità di alcole etilico denaturato da conservare in farmacia: chiunque intende detenere in deposito alcole etilico denaturato (anche le farmacie) in quantità superiori a 300 litri, deve farne denuncia al competente U.T.F.. Le ditte che conservano nei propri locali di vendita, alcool denaturato, in quantità superiori a 300 litri già confezionato in recipienti dalla capacità nominali di cc. 250, 500, 750, 1000, 2000 e 5000 chiusi in modo ermetico, tale che non sia possibile l’apertura senza lasciare tracce visibili di effrazione, sono esonerate dalla tenuta del registro di carico e scarico, sotto l’osservanza del rispetto di alcune condizioni riportate nell’art. 1 comma 8 Legge 524/96.

Divieto uso alcoli diversi dall’etilico: L’art. 251 TULS 1934 rispetto ad alcoli diversi dall’etilico dispone quanto segue: è vietato importare, fabbricare, detenere per vendere o comunque mettere in commercio sostanze alimentari, liquori o altre bevande, alcoliche, prodotti farmaceutici, specialità medicinali, disinfettanti, profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la cura o per la colorazione della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti e in generale destinati a uso personale, che contengono etere amilico, alcool metilico o altri alcoli diversi dall’etilico.[∞-TULS 1934, art. 251-252]. Le disposizioni relative al divieto dell’uso nei cosmetici e nei prodotti igienici di alcoli diversi dall’etilico sono state abrogate dalla legge n. 713/86 art. 116 (disciplina organica sui cosmetici). Le disposizioni (art. 116, Legge n. 713/86 e n. 482/86) dispongono il divieto d’uso dell’alcole denaturato nei medicamenti, perché l’alcole metilico rientra nella miscela denaturante. Se il medico indica nella preparazione l’impiego di alcole denaturato, il farmacista è tenuto a sostituirlo con alcole etilico 96°, in quanto è fatto divieto di impiegare alcoli diversi nelle preparazioni farmaceutiche (sanzioni: l’impiego di alcole denaturato nell’allestimento di preparazioni magistrali è punito con una sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 600.000, art. 251 c1, TULS).

gennaio  2006

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